Trasferimento temporaneo ex art. 33 comma 5 l. 104/1992, il diniego per esigenze organizzative è legittimo (TAR Lombardia n. 4002 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento temporaneo di cui all’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 coinvolge interessi legittimi e implica un complessivo bilanciamento fra l’interesse del privato e gli interessi pubblici, nell’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione. La valutazione sulla compatibilità del trasferimento con le esigenze del servizio deve consistere in una verifica e ponderazione accurate, sorrette da una congrua motivazione. La mera presenza di altri congiunti del disabile, diversi dal richiedente, non è ex se sufficiente a supportare il diniego, dovendo l’Amministrazione valutare l’effettiva necessità del beneficio per impedirne un uso strumentale. Il trasferimento è disposto nell’esclusivo interesse del portatore di handicap ed è limitato al permanere dei requisiti di legge.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato della Guardia di Finanza, presentava istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 verso tre sedi della Regione Campania, al fine di assistere in maniera continuativa il cognato, portatore di handicap in condizione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 104/1992. L’Amministrazione rigettava l’istanza evidenziando esigenze organizzative, il disavanzo di effettivi nella sede di appartenenza e l’assenza di carenze nelle sedi richieste, oltre alla presenza in loco di altri congiunti del disabile. Avverso il diniego, il ricorrente deduceva difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la mancata valutazione dell’effettiva insussistenza in loco di soggetti in grado di prestare assistenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso non fondato, all’esito del congiunto scrutinio delle censure. In via preliminare, il Collegio ha rimarcato la specificità dei riferimenti dell’Amministrazione alla situazione del gruppo di appartenenza e delle sedi richieste, caratterizzate da una eccedenza di personale nei ruoli di riferimento (pari al 75%, 13,33% e 50%), a fronte di una carenza sia nel ruolo “Appuntati e Finanzieri” che nell’intero comparto della sede di appartenenza del ricorrente, in un contesto provinciale e regionale con scoperture di organico.
La Corte ha richiamato il principio per cui il trasferimento ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 coinvolge interessi legittimi e implica un bilanciamento tra l’interesse del privato e gli interessi pubblici (ex plurimis, CdS, IV, 27 luglio 2020, n. 4763; CdS, 1651/22). Il trasferimento è disposto nell’esclusivo interesse del portatore di handicap ed è limitato al permanere dei requisiti di legge, con la conseguenza che il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi mutamento delle condizioni che ne hanno determinato l’adozione.
Il Collegio ha accertato che, nella fattispecie, l’Amministrazione ha correttamente ponderato gli interessi contrapposti. Da un lato, le indefettibili esigenze organizzative del reparto di appartenenza, con dotazione organica oggettivamente deficitaria. Dall’altro, la presenza nel territorio di residenza del disabile di stretti congiunti, tra cui il padre e altri familiari in prossimità, valutati nel numero e nella qualità. Il carattere recessivo degli interessi del ricorrente è stato quindi giustificato da una concreta verifica dell’effettiva necessità del beneficio, in linea con l’orientamento giurisprudenziale che esclude la sufficienza della mera presenza di altri congiunti come causa ostativa.
Quanto alla dedotta presenza di carenze e vacanze nelle sedi richieste, il TAR ha precisato che lo scrutinio dell’Amministrazione non poteva estendersi ad altre sedi, essendo correttamente valutate le tre località indicate nell’istanza come quelle più vicine al domicilio del disabile in cui sia presente un reparto del Corpo. Il Collegio ha infine escluso la rilevanza delle sopravvenute condizioni di disabilità della figlia del ricorrente, non rientrando nel thema decidendum, in ossequio al principio per cui tempus regit actum, con possibilità di presentare una nuova istanza.
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Nota della Redazione
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