Fissazione dell’udienza di merito e rigetto della cautela nell’esame da avvocato (TAR Lombardia n. 928 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fissazione dell’udienza pubblica di merito, con la conseguente prossimità della decisione definitiva, costituisce già di per sé una forma di tutela adeguata alle esigenze cautelari della parte ricorrente, con la conseguenza che la domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati deve essere respinta. L’accoglimento della domanda cautelare non è necessario quando la decisione di merito sia già stata calendarizzata e possa intervenire in tempi ragionevolmente brevi. La domanda di accesso ai documenti, proposta ex art. 116 c.p.a., deve essere trattata separatamente in camera di consiglio, con fissazione di una specifica udienza.
Il Fatto
La ricorrente, candidata all’esame di abilitazione alla professione forense per la sessione 2025, impugnava la decisione con cui la ventesima Sotto-commissione presso la Corte d’Appello aveva espresso una valutazione insufficiente sull’elaborato scritto, non ammettendola alle prove orali. Con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, la ricorrente contestava anche la mancata motivazione del punteggio e chiedeva l’accesso alla documentazione relativa alla ricorrezione del compito.
Con ordinanza del 18 maggio 2026, il TAR aveva accolto la domanda cautelare e disposto la ricorrezione del compito ad opera di una diversa sottocommissione, fissando l’udienza pubblica di merito al 21 dicembre 2026. La nuova sottocommissione, però, aveva nuovamente valutato insufficiente la prova scritta, e tale verbale era stato impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, nel decidere sulla nuova domanda cautelare proposta a seguito della ricorrezione negativa, ha ritenuto che la fissazione dell’udienza pubblica del 21 dicembre 2026 fosse già di per sé idonea a tutelare adeguatamente le esigenze cautelari rappresentate dalla ricorrente. La prossimità della decisione di merito rendeva pertanto non necessario un nuovo intervento cautelare, sicché la domanda di sospensione degli atti impugnati doveva essere respinta.
La camera di consiglio ha precisato che l’esame della domanda di accesso formulata ex art. 116 c.p.a. richiede una trattazione separata, fissando per essa una specifica udienza. Con riferimento alle spese della fase cautelare, il Collegio ha disposto la compensazione in considerazione della peculiarità della vicenda, caratterizzata da una successione di valutazioni e rivalutazioni dell’elaborato.
Il provvedimento conferma l’udienza pubblica del 21 dicembre 2026 per la trattazione di merito del ricorso e dei motivi aggiunti, dando così continuità al giudizio e assicurando alla ricorrente una decisione definitiva sulla questione dell’ammissione alle prove orali.
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Nota della Redazione
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