Esame di abilitazione forense: rigetto della cautela per insussistenza del fumus (TAR Lombardia n. 924 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della tutela cautelare avverso il giudizio di non idoneità all’esame orale di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, il requisito del fumus boni juris non può essere desunto dalla sola circostanza che le domande oggetto di contestazione riguardino una delle plurime materie in cui il candidato è stato giudicato insufficiente. Il giudizio negativo, ancorato a un voto numerico e sorretto da una motivazione espressa che dia conto delle gravi lacune di conoscenza degli argomenti sottoposti e dell’assenza di terminologia tecnica, resiste alla verifica di fondatezza propria della fase cautelare. In difetto di elementi di fondatezza del ricorso, la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato deve essere respinta. La compensazione delle spese di fase può essere disposta in ragione dell’assenza di difese da parte dell’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, candidata all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per la sessione 2025, veniva dichiarata non idonea all’esito della prova orale svoltasi dinanzi alla XVIII Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’appello di Milano, con provvedimento comunicato in data 8 giugno 2026.
Avverso tale esito, la ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di non idoneità e, ove occorra, del verbale della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia nella parte in cui individua i criteri generali di svolgimento e valutazione della prova orale. Contestualmente, veniva richiesta l’adozione di misure cautelari volte a consentire la tempestiva rinnovazione della prova orale dinanzi a una Sottocommissione diversamente composta e, in via subordinata, la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR, all’esito del sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito da elementi di fondatezza, articolando la propria valutazione su tre profili. In primo luogo, è stato rilevato che le domande oggetto di contestazione riguardavano soltanto una delle plurime materie in cui la candidata risultava essere stata giudicata insufficiente: tale circostanza, di per sé, non era idonea a inficiare la complessiva valutazione di non idoneità.
Sotto un secondo profilo, il Tribunale ha evidenziato che dal verbale non risultava che la prova orale si fosse svolta secondo le tempistiche dedotte in ricorso. Il mancato riscontro documentale delle allegazioni di parte ricorrente ha privato di consistenza il motivo di censura incentrato sullo svolgimento della prova, impedendo di ravvisare alcun vizio procedurale suscettibile di apprezzamento in sede cautelare.
Quanto al profilo motivazionale del giudizio negativo, il Collegio ha osservato che la declaratoria di non idoneità risultava ancorata a un voto numerico accompagnato da una motivazione espressa, nella quale erano state esplicitate le gravi lacune di conoscenza degli argomenti sottoposti alla candidata e l’assenza di terminologia tecnica. Tale apparato giustificativo, secondo il Tribunale, risulta idoneo a sostenere il giudizio di insufficienza, conformemente ai criteri generali di valutazione della prova orale dell’esame di abilitazione.
Sulla base di tali considerazioni, il TAR ha escluso la sussistenza del requisito del fumus boni juris, condizione necessaria per l’accoglimento della domanda cautelare, e ha conseguentemente respinto l’istanza di sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti, in considerazione dell’assenza di difese da parte dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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