Ottemperanza per spese di lite non pagate dal Ministero: legittimazione autonoma del legale antistatario (TAR Lombardia n. 3963 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese di lite in favore del difensore che si sia dichiarato anticipatario fa nascere un credito autonomo e distinto in capo al legale, ulteriore rispetto a quello della parte assistita, che legittima il professionista ad agire in proprio per ottenere l’ottemperanza al giudicato. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’amministrazione che non provveda al pagamento delle somme liquidate è inottemperante e il giudice amministrativo può assegnarle un termine per adempiere, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Gli avvocati, ricorrenti in proprio, avevano ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di tre quarti delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, con distrazione in loro favore in qualità di procuratori anticipatari. La sentenza, non appellata, era stata notificata all’amministrazione, che tuttavia non aveva provveduto al pagamento.
Stante l’inerzia, i legali hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del giudicato nella parte relativa alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, senza formulare deduzioni nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricordato che la liquidazione delle spese in favore del legale antistatario genera un credito autonomo e distinto, che legittima il difensore ad agire in proprio, richiamando sul punto la giurisprudenza della Cassazione, Sezione III, n. 4792 del 2006.
Rispetto al titolo azionato, il collegio ha verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni dei ricorrenti hanno dimostrato l’assenza di pagamenti, anche parziali, e la resistente non ha offerto alcuna indicazione sull’andamento della procedura.
Il credito, non contestato nell’an e nel quantum, ha condotto il giudice a dichiarare l’inottemperanza del Ministero, ordinando l’esecuzione del giudicato nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, con facoltà di delega e termine di 60 giorni per provvedere.
Quanto al compenso del commissario, il collegio ha precisato che, trattandosi di dipendente pubblico, esso è compreso nello stipendio già percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese del giudizio di ottemperanza, infine, seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei ricorrenti in Euro 500,00, oltre oneri di legge, tenuto conto del carattere seriale della controversia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.