Il termine di 120 giorni per l’ottemperanza decorre dalla notifica del titolo esecutivo e non dalla spedizione in forma esecutiva (TAR Lombardia n. 3954 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per la proposizione del ricorso per l’ottemperanza decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia dalla sentenza che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile. Detto termine non è ancorato alla “spedizione in forma esecutiva” di cui all’art. 475 c.p.c., requisito non più necessario dopo le modifiche introdotte dalla c.d. riforma Cartabia. La sentenza munita dell’attestazione di conformità informatica, notificata al debitore, costituisce valido titolo per l’esecuzione forzata e fa decorrere il termine per l’azione di ottemperanza.
Il Fatto
Con sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla carta del docente determinate somme in favore di alcune docenti. La sentenza, prodotta come copia informatica con asseverazione di conformità, era stata notificata al Ministero il 22/05/2025. Le ricorrenti, non avendo ricevuto l’accredito, proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.
Il Ministero si costituiva con memoria di mera forma. Il Tribunale, con ordinanza del 26 maggio 2026, rilevava l’illeggibilità delle procure alle liti di due ricorrenti e ne ordinava il deposito di una copia conforme leggibile, adempiuto nel termine assegnato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato in via preliminare la procedibilità del ricorso, verificando il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha precisato che tale disposizione si riferisce al “titolo esecutivo” inteso come atto che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente. La nozione di “spedizione in forma esecutiva” di cui all’art. 475 c.p.c., invece, costituiva requisito per portare le sentenze a esecuzione secondo il rito civile, ma non è più necessaria dopo le modifiche apportate dalla c.d. Legge Cartabia.
Secondo il Collegio, pertanto, la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone problemi di compatibilità con la nuova previsione dell’art. 475 c.p.c.: il termine di centoventi giorni decorre dalla notifica del “titolo esecutivo”, ossia della sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Il TAR ha richiamato in proposito il precedente di Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309.
Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato, non essendo stata eseguita la porzione di giudicato relativa all’accredito delle somme sulla carta del docente. Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Como, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, con obbligo di provvedere entro i successivi sessanta giorni. Nessun compenso è dovuto al commissario, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato infine condannato alla rifusione delle spese di lite, distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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