Ottemperanza e termine di 120 giorni: il titolo esecutivo è la sentenza munita di attestazione di conformità (TAR Lombardia n. 3956 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 14 d.l. n. 669/1996 condiziona la procedibilità del ricorso per ottemperanza alla decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, da intendersi come l’atto che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente. Tale nozione è distinta dalla “spedizione in forma esecutiva” di cui all’art. 475 c.p.c., che, dopo le modifiche introdotte dalla c.d. legge Cartabia, non è più necessaria per portare a esecuzione le sentenze. Ne consegue che il termine di 120 giorni decorre dalla notifica della sentenza munita di attestazione di conformità all’originale, la quale vale come titolo per l’esecuzione forzata.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo previsto per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. La sentenza, prodotta in copia informatica con asseverazione di conformità e notificata al Ministero, era passata in giudicato. Non avendo l’amministrazione provveduto all’accredito, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, lamentando la mancata esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente scrutinato la procedibilità del ricorso, verificando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Sul punto, il Collegio ha chiarito che la nozione di titolo esecutivo richiamata da tale disposizione coincide con quella dell’art. 474 c.p.c., ossia l’atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente.
Detta nozione è stata nettamente distinta dalla “spedizione in forma esecutiva” di cui all’art. 475 c.p.c., la quale – come evidenziato dalla riforma c.d. Cartabia – non è più requisito necessario per l’esecuzione delle sentenze secondo il rito civile. Il TAR ha quindi escluso ogni problema di compatibilità tra la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 e la disciplina vigente, affermando che il termine di 120 giorni decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309).
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato: l’amministrazione non aveva dato esecuzione alla parte di giudicato concernente l’accredito sulla carta del docente. Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., dichiarando l’inottemperanza e ordinando all’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni, senza diritto a compenso trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.
Il Ministero è stato infine condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta – euro 800,00 per compensi oltre accessori – in considerazione del valore contenuto della controversia e della natura stereotipata delle attività difensive, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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