Giudicato sulla carta docente (TAR Lombardia n. 3957 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato che riconosce al docente il diritto all’accredito sulla Carta del docente è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La notifica della sentenza, munita dell’attestazione di conformità, vale quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e fa decorrere il termine per l’ottemperanza, senza che sia necessaria la spedizione in forma esecutiva, non più richiesta dopo le modifiche introdotte dalla c.d. Legge Cartabia. L’importo riconosciuto sulla Carta del docente è indicato al valore nominale e, ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, non può essere maggiorato di interessi, anche se utilizzato nell’anno successivo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito in giudizio per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto all’accredito sulla Carta del docente dell’importo di euro 500 annui per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23. La sentenza, prodotta in copia informatica con attestazione di conformità e notificata al Ministero, era passata in giudicato. L’amministrazione non aveva tuttavia provveduto all’esecuzione della porzione di giudicato relativa all’accredito della somma, nonostante la decozione del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente esaminato la questione della procedibilità del ricorso, rigettando l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione. La Corte ha chiarito che l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 si riferisce al titolo esecutivo quale atto che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile. Tale nozione è distinta dalla spedizione in forma esecutiva, che, dopo le modifiche introdotte dalla c.d. Legge Cartabia all’art. 475 c.p.c., non è più necessaria per l’esecuzione delle sentenze. Il termine di 120 giorni decorre pertanto dalla notifica della sentenza munita dell’attestazione di conformità, come nel caso di specie.
Nel merito, il ricorso è stato accolto, non avendo l’amministrazione dato esecuzione al giudicato. Il TAR ha ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso.
La Corte ha invece respinto la domanda di interessi sulla somma riconosciuta, in quanto l’importo è stato espressamente indicato quale somma nominale in sentenza e, ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, non può essere maggiorato di interessi, nemmeno in caso di utilizzo nell’anno successivo. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti esposti, con condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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