Sulla ottenibilità della carta docente da parte dei docenti precari (TAR Lombardia n. 3937 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile e fondata quando l’Amministrazione, destinataria di una sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto del docente non di ruolo alla carta elettronica del docente, non abbia dato esecuzione al giudicato nel termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. In tale evenienza, il giudice dell’ottemperanza condanna l’Amministrazione a eseguire la pronuncia, assegnando un termine e nominando sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il beneficio economico della carta docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e, sulla base dei principi affermati dal giudice del lavoro, anche ai docenti precari, non essendo ravvisabile una ragione di discriminazione legata alla tipologia contrattuale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ex artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 837/2024. Detta pronuncia aveva accertato il diritto del ricorrente all’ottenimento della carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/24, condannando il Ministero a mettere a disposizione la somma di euro 500,00.
A seguito della notifica della sentenza e della attestazione del passaggio in giudicato, l’Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. Il ricorrente, pertanto, chiedeva la condanna all’esecuzione e, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la ritualità della notifica del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il ricorso è stato accolto in quanto il giudicato non aveva ricevuto esecuzione da parte dell’Amministrazione.
La pronuncia si fonda sul principio per cui il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inottemperanza, non può limitarsi a un mero accertamento ma deve adottare i provvedimenti necessari per garantire l’attuazione del giudicato. A tal fine ha assegnato al Ministero un termine di novanta giorni per dare completa esecuzione, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, è stata disposta la nomina di un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese. Al commissario è stato assegnato il termine di sessanta giorni per l’adozione di tutti gli atti necessari all’esecuzione, con facoltà di utilizzare l’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza di fondi.
Il Collegio ha infine posto le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in euro 500,00, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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