Reiterazione del vincolo espropriativo: obbligo di congrua motivazione e valutazione delle proposte concordate (TAR Lombardia n. 3930 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, successivamente alla sua decadenza, richiede una motivazione congrua e specifica sulla perdurante attualità dell’interesse pubblico, comparata con gli interessi privati, idonea ad escludere un contenuto vessatorio o ingiusto dell’atto. L’onere motivazionale non è soddisfatto da una motivazione in re ipsa, coincidente con il semplice riferimento alla necessaria realizzazione dell’opera, né può prescindere dalla considerazione delle opzioni alternative rappresentate dal privato, ivi inclusa una proposta di definizione concordata del procedimento, la cui mancata valutazione viola le garanzie partecipative di cui agli artt. 10 e 11 della legge n. 241/1990 ed esprime contraddittorietà dell’azione amministrativa. La stessa regola motivazionale rafforzata si applica alla variante urbanistica che incida su una specifica area privata, dettando una prescrizione particolare.
Il Fatto
I proprietari di un’area in via Castagnera, a Lecco, hanno impugnato la delibera consiliare con cui il Comune ha disposto la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio sul loro immobile, funzionale alla realizzazione di un passaggio pedonale di collegamento con la stazione ferroviaria e il nuovo terminal bus, nonché la successiva delibera di approvazione della variante al Piano di Governo del Territorio, che ribadiva la previsione sulla sola area di loro proprietà. I ricorrenti avevano inizialmente sottoscritto un atto di impegno per la cessione negoziale dell’area, funzionale all’ammissione del progetto comunale al finanziamento regionale “Multimodale Urbano”, poi dichiarato decaduto dalla Regione prima dell’adozione dei provvedimenti impugnati. Il Comune, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità delle censure per tardività e acquiescenza sulla localizzazione dell’opera.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso l’eccezione di inammissibilità, rilevando che l’intervento previsto dal PGT del 2014 era limitato ad allargamenti dei marciapiedi e asservimenti, mentre le successive determinazioni hanno dilatato la previsione fino a coprire un’area di 730 mq, inserendola nel più vasto progetto finanziato. La mancata contestazione della previsione originaria non preclude, pertanto, l’impugnazione della localizzazione di una diversa e più estesa opera, tanto più che la reiterazione del vincolo decaduto impone una motivazione specifica sull’attualità e concretezza dell’interesse pubblico.
Nel merito, il Collegio ha rilevato la fondatezza delle censure relative alla mancata considerazione della proposta di definizione concordata del procedimento avanzata dai proprietari. L’amministrazione, che aveva avviato il procedimento in chiave negoziale e che su quell’assunto era stata ammessa al finanziamento, ha abbandonato la via concordata senza esaminare la proposta, in violazione degli artt. 10 e 11 della legge n. 241/1990 e dei principi di buona fede, in un momento in cui il finanziamento era già venuto meno.
La Corte ha poi ritenuto insussistente un’adeguata ponderazione dell’interesse pubblico: la motivazione della reiterazione, fondata sul semplice riferimento alla realizzazione del passaggio pedonale, è stata giudicata in re ipsa e non satisfattiva dell’onere rafforzato, richiamando la giurisprudenza costante (tra cui Cons. Stato, sez. IV, n. 5609 del 2022, n. 3466 del 2019 e n. 5197 del 2013, Corte cost. n. 243 del 2011). È rimasta, inoltre, indimostrata la necessità di espropriare l’intera area di 730 mq, dovendo l’amministrazione individuare con chiarezza le aree effettivamente necessarie. La decadenza del finanziamento regionale è stata considerata circostanza idonea a incidere sulla realizzabilità stessa dell’intervento, esigendo una puntuale motivazione sulla perdurante sussistenza delle ragioni di pubblico interesse.
Quanto alla variante al PGT, il Tribunale ha accolto la censura di carenza motivazionale, poiché la scheda Acp 10 concerne esclusivamente il mappale di proprietà dei ricorrenti: le scelte urbanistiche che incidono su un’area determinata, ledendo legittime aspettative, richiedono una motivazione puntuale, non necessaria per le scelte generali di pianificazione. Anche in questo caso, la prescrizione, avente contenuto espropriativo e reiterativa di un vincolo scaduto, avrebbe dovuto essere supportata da ragioni attuali e concrete di interesse pubblico, non emerse, anche in considerazione del venir meno del finanziamento.
In accoglimento dei ricorsi, il TAR ha annullato la delibera di reiterazione del vincolo e la delibera di variante, limitatamente alla parte relativa alla proprietà dei ricorrenti, compensando le spese.
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Nota della Redazione
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