Procura alle liti generica e inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 3892 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di procura speciale, il ricorso per ottemperanza nel quale la delega al difensore, rilasciata su documento analogico separato e depositata in copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale, non rechi l’indicazione dell’oggetto della controversia, delle parti e dell’autorità giudiziaria adita. La procura apposta in calce al ricorso, che assorbe il requisito della specialità, non è configurabile quando la delega sia sottoscritta su supporto cartaceo e poi allegata telematicamente a un ricorso informatico, difettando la prova della preesistenza o coevità della procura rispetto alla redazione dell’atto. Il vizio non è sanabile e non è ammesso l’errore scusabile per i ricorsi notificati successivamente alla pubblicazione dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
Il Fatto
Un docente, risultato vittorioso nel giudizio davanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica per l’anno scolastico 2024/2025. L’Amministrazione, tuttavia, non aveva dato esecuzione alla sentenza, ormai passata in giudicato.
Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione del beneficio e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva, resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando d’ufficio la genericità della procura alle liti. La delega, rilasciata su foglio separato e depositata in copia informatica, si limitava a un generico riferimento al giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro relativa alla Carta docente, senza indicare il Tribunale adito, la parte resistente, gli estremi del provvedimento da eseguire e la data di rilascio. Secondo il Collegio, tale carenza viola l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., che richiede una procura speciale idonea a individuare la specifica controversia.
La Corte ha escluso che la delega potesse considerarsi apposta in calce al ricorso, ai sensi dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021. La mera allegazione telematica della copia informatica di una procura cartacea non dimostra che il soggetto rilasciante avesse contezza del contenuto dell’atto, né prova l’anteriorità o la coevità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il Collegio ha pertanto disatteso il diverso orientamento che ammetteva la validità della delega in tali ipotesi, ritenendolo superato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere quanto meno coeva alla elaborazione del ricorso.
Quanto alla possibilità di sanatoria, il TAR ha richiamato l’art. 182, secondo comma, c.p.c., rilevando che la giurisprudenza successiva alla pronuncia plenaria esclude la rinnovazione della procura, trattandosi di requisito di ammissibilità del ricorso che deve sussistere al momento della sua proposizione. Il Collegio ha inoltre negato la concessione dell’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente, al quale la parte avrebbe potuto prudentemente aderire.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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