Il calo degli ordinativi per crisi di mercato legittima la CIGO (TAR Lombardia n. 3889 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di cassa integrazione ordinaria per riduzione o sospensione dell’attività produttiva può essere accolta quando la causa della flessione sia un improvviso e imprevedibile calo degli ordinativi dovuto al peggioramento del contesto macroeconomico, qualificabile come causa di forza maggiore non imputabile all’impresa richiedente, né ai suoi committenti o a terzi. Il diniego dell’I.N.P.S. basato esclusivamente sul fatto che il posticipo delle consegne o l’annullamento degli ordini attengono al rapporto contrattuale e alla gestione aziendale è illegittimo, laddove la flessione derivi da un calo generalizzato della domanda che impatta sia sugli ordini pregressi sia sulle nuove commesse. La valutazione dell’Istituto deve considerare il contesto complessivo in cui opera l’impresa e non limitarsi ai rapporti con i singoli committenti. Il silenzio maturato sul ricorso amministrativo proposto ai sensi dell’art. 47, comma 4, della legge n. 88 del 1989 ha natura di silenzio rigetto e determina l’onere di impugnazione entro il termine di decadenza di sessanta giorni di cui all’art. 29 cod. proc. amm., decorrente dalla sua maturazione.
Il Fatto
La società, che gestiva in appalto un impianto per conto di una committente, aveva visto ridursi drasticamente gli ordinativi a causa del peggioramento del contesto macroeconomico e di difficoltà transitorie di mercato. I clienti finali avevano annullato o posticipato le consegne programmate nel primo trimestre del 2023, non richiedendo nuovi prodotti. La società aveva quindi presentato all’I.N.P.S. due domande di cassa integrazione ordinaria per il periodo 6 febbraio 2023 – 2 aprile 2023, relative rispettivamente a impiegati e operai e a personale apprendista, allegando la relazione tecnica prevista dal D.M. n. 95442/2016.
L’Istituto aveva respinto entrambe le istanze, ritenendo che il posticipo e l’annullamento degli ordini non fossero idonei a legittimare la prestazione, essendo questioni attinenti al rapporto contrattuale e alla gestione aziendale. La società aveva proposto ricorso amministrativo al Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, rimasto senza riscontro per oltre novanta giorni, e aveva quindi impugnato i dinieghi dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rigettato l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’I.N.P.S., chiarendo che il mancato riscontro al ricorso amministrativo entro il termine di novanta giorni previsto dall’art. 47, comma 4, della legge n. 88 del 1989 integra un’ipotesi di silenzio significativo (silenzio rigetto). Ne consegue che il termine di decadenza per l’impugnazione giurisdizionale decorre dalla maturazione del silenzio e non già dalla scadenza del termine per provvedere.
Nel merito, il TAR ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 11 del D. Lgs. n. 148 del 2015. Dalla documentazione versata in atti è emerso che la riduzione dell’attività era stata determinata da un evento improvviso e imprevedibile, riconducibile a una causa di forza maggiore: il drastico calo degli ordinativi connesso al forte rallentamento della domanda, conseguenza del contesto macroeconomico e geopolitico. Tale situazione non era imputabile all’impresa né dipendeva dall’inadempimento dei committenti, ma era direttamente riferibile all’andamento del mercato nel suo complesso.
Il Tribunale ha evidenziato come l’I.N.P.S. avesse fondato il diniego su ragioni attinenti esclusivamente ai rapporti contrattuali tra la società e i suoi committenti, senza considerare il contesto complessivo in cui l’impresa operava. Il giudice ha inoltre rilevato la contraddittorietà della condotta dell’Istituto, il quale aveva accolto domande di cassa integrazione presentate dalla stessa società e dalla committente per i periodi immediatamente successivi, pur a fronte di relazioni tecniche pressoché identiche a quella oggetto del diniego.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha annullato i provvedimenti di rigetto, condannando l’I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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