Attrazione della competenza al TAR Lazio per impugnazione congiunta del bando nazionale e dell’atto applicativo (TAR Lombardia n. 3885 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza territoriale sul ricorso che impugna congiuntamente un atto applicativo adottato da un’autorità locale e le clausole di un bando di concorso emanato da un’autorità centrale con effetti estesi all’intero territorio nazionale è attratta dal TAR Lazio, sede di Roma, indipendentemente dalla maggiore o minore importanza che l’impugnazione dell’atto centrale riveste nell’economia del gravame. Lo spostamento della competenza si verifica per il solo fatto che la parte abbia manifestato la volontà di impugnare l’atto dell’autorità centrale, essendo tale questione afferente al merito e non già alla competenza. La declaratoria di incompetenza pronunciata all’esito del giudizio di merito è effettuata con sentenza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., e la causa può essere riassunta dinanzi al giudice dichiarato competente nel termine perentorio ivi previsto.
Il Fatto
La ricorrente, partecipante al concorso ordinario 2024 per la classe di concorso A057 Tecnica della danza classica per la Regione Lombardia, impugnava il bando di concorso, l’avviso di pubblicazione dei punteggi minimi per l’ammissione alla prova orale e il decreto di approvazione della graduatoria definitiva, non essendo stata ammessa alla prova orale per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio di 86 punti, pur avendo conseguito 84/100.
Il Ministero eccepiva l’inammissibilità del ricorso per tardività dell’impugnativa del bando e, in subordine, l’incompetenza territoriale del TAR Lombardia in favore del TAR Lazio, trattandosi di atto generale con effetti sull’intero territorio nazionale. La ricorrente insisteva per la competenza del TAR Lombardia, valorizzando il criterio dell’efficacia spaziale dell’atto applicativo lesivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato preliminarmente la propria incompetenza, ritenendo sussistente la competenza territoriale del TAR Lazio, sede di Roma. Ha osservato che il ricorso impugna congiuntamente la graduatoria finale e le disposizioni del bando che prevedono la soglia minima per l’accesso alla prova orale, disposizioni aventi efficacia non limitata alla Lombardia ma estesa all’intero territorio nazionale.
Richiamando il consolidato criterio per cui, quando unitamente ad atti di autorità locale con effetti limitati alla circoscrizione del giudice adito siano impugnati atti dell’autorità centrale con effetti generali, il ricorso è attratto nella competenza del TAR Lazio. Tale attrazione opera per il solo fatto dell’impugnazione dell’atto centrale, a prescindere dalla rilevanza che tale impugnazione assume nell’economia del ricorso, trattandosi di questione di merito e non di competenza.
Il Collegio ha precisato che la declaratoria di incompetenza, pronunciata all’esito del giudizio, va adottata con sentenza e non con ordinanza, in applicazione dell’art. 15, comma 4, c.p.a., restando l’ordinanza limitata ai casi di incompetenza rilevata in sede cautelare o nella camera di consiglio fissata per la trattazione immediata della questione.
Ha infine dichiarato la competenza del TAR Lazio, sede di Roma, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all’art. 15, comma 4, c.p.a., compensando le spese processuali per il carattere procedimentale della decisione.
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Nota della Redazione
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