Giudicato di merito e carta docente: l’ottemperanza è dichiarata per l’inerzia dell’Amministrazione (TAR Lombardia n. 3872 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice amministrativo in sede di ottemperanza è lo strumento per conseguire l’esecuzione coattiva del giudicato di merito, anche quando il diritto riconosciuto al privato abbia natura patrimoniale e richieda un’attività provvedimentale dell’Amministrazione. L’inottemperanza dell’Amministrazione si configura non solo in caso di rifiuto espresso, ma anche per la mancata prova del pagamento, anche parziale, del credito accertato dal giudice, una volta decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In tale evenienza, il giudice dichiara l’obbligo di conformarsi al giudicato, assegnando un termine per l’adempimento e nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, senza compenso se si tratta di attività rientrante nei compiti istituzionali dell’organo designato, con spese a carico della parte soccombente.
Il Fatto
La vicenda origina dalla sentenza del Tribunale di Varese, sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente la somma di euro 500,00 per ciascun anno scolastico 2017/2018–2020/2021 a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi legali.
Nonostante la notifica del titolo, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento, rimanendo inerte anche dopo la scadenza del termine di 120 giorni. La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, lamentando la mancata esecuzione del giudicato. Il Ministero si costituiva con una memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato che il titolo azionato fosse passato in giudicato e ritualmente notificato, e che fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997. Tale termine è condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza per i crediti dello Stato e degli enti pubblici.
Sul piano sostanziale, il giudice ha rilevato che la documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano l’assenza di pagamenti, anche parziali. L’Amministrazione resistente, costituitasi con memoria di stile, non aveva formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, non contestando il credito nell’an e nel quantum.
Su tali basi, il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, condannandolo a dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora, come commissario ad acta, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che avrebbe dovuto provvedere, su istanza del creditore, entro i successivi sessanta giorni.
Quanto al compenso del commissario, il Collegio ha precisato che l’attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali, con la conseguenza che non è dovuto alcun compenso. La pronuncia si chiude con la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, liquidate secondo i criteri indicati dal Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 4431/25, 3897/25, 6920/25, 6923/25 e 6924/25, e distratte in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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