Illegittimo cumulo oggettivo di domande risarcitorie nel processo amministrativo (TAR Lombardia n. 3833 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso cumulativo è ammissibile solo se gli atti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento, ovvero se sussista una connessione procedimentale o funzionale oggettiva tale da consentire la trattazione congiunta delle domande. La regola si applica anche alle azioni risarcitorie ex art. 30 cod. proc. amm., sicché è inammissibile il ricorso che cumuli più domande risarcitorie fondate su lesioni di interessi legittimi distinti, derivanti da atti emanati in procedimenti autonomi, con presupposti di fatto e di diritto diversi, quando la connessione invocata resti solo soggettiva. La precisazione della domanda effettuata con memoria autorizzata che circoscriva il petitum a una sola delle cause petendi originarie, al fine di sanare il vizio del cumulo, integra un’inammissibile mutatio libelli.
Il Fatto
Un soggetto, dopo un complesso percorso clinico, otteneva nel 2022 il rinnovo della patente con limitazioni e validità annuale. L’interessato contestava tali restrizioni e, in una sequenza di ricorsi definiti con pronunce di improcedibilità, vedeva poi accertata in un caso l’illegittimità del giudizio di inidoneità espresso a luglio 2023 dalla commissione medica, per carenza istruttoria.
In pendenza di tali giudizi, il soggetto proponeva un’unica azione risarcitoria cumulativa, per il ristoro dei danni derivanti dai provvedimenti delle diverse amministrazioni coinvolte. Con memorie autorizzate dal Collegio, la parte limitava la pretesa ai soli danni discendenti dal provvedimento di inidoneità del 20.07.2023, di cui era stata dichiarata l’illegittimità con sentenza passata in giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha dichiarato in primo luogo inammissibile la precisazione della domanda risarcitoria compiuta nelle memorie autorizzate, ravvisandone la natura di mutatio libelli. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la mutatio ricorre quando si introduce un petitum diverso o una causa petendi fondata su fatti costitutivi differenti, tale da spostare i termini della controversia; nella specie la parte ha eliminato una delle due cause petendi originarie, recuperando in via processuale un vizio di ammissibilità del ricorso introduttivo.
Nel merito il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso per cumulo oggettivo di causae petendi. Il processo amministrativo impugnatorio ha per regola l’impugnazione di un solo provvedimento, salva l’esistenza di una connessione procedimentale o funzionale rigorosamente accertata. Ha precisato che tale regola si applica anche all’azione ex art. 30 cod. proc. amm., perché ogni diversa soluzione creerebbe un’ingiustificata asimmetria tra strumenti processuali predisposti per la tutela del medesimo interesse legittimo, come confermano i momenti di comunicazione tra azione annullatoria e risarcitoria previsti dagli artt. 34, comma 3, e 30 cod. proc. amm.
Il TAR ha ritenuto insussistente la connessione richiesta: i provvedimenti del 21.11.2022 e del 7.3.2023, da un lato, e quello del 20.7.2023, dall’altro, costituivano autonomi giudizi tecnici, basati su corredo documentale e presupposti fattuali distinti, di cui solo uno era abilitante e l’altro di rigetto.
Quanto al merito, il Collegio ha accolto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria per lesione di diritti fondamentali coinvolti nell’esercizio del potere, ma ha rigettato l’azione per il difetto di dimostrazione della colpa e del danno-conseguenza, considerando l’incertezza del quadro clinico e la mancanza del titolo abilitativo da anni.
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