Ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. per mancato pagamento di indennità sostitutiva per ferie: nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3826 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato ex art. 114 cod. proc. amm. è ammissibile anche quando, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, l’amministrazione non abbia effettuato il pagamento delle somme liquidate in favore del privato. La mancata contestazione della pretesa da parte dell’amministrazione, unitamente alla documentazione prodotta dal ricorrente, integra la prova dell’inottemperanza, con conseguente assegnazione di un termine per provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’amministrazione, a carico e spese di quest’ultima.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma complessiva a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute relative ad alcuni anni scolastici, oltre interessi. La sentenza, notificata al Ministero, non veniva tuttavia eseguita nel termine dilatorio previsto dalla legge. A fronte dell’inerzia, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di dare corso al pagamento delle somme dovute.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, preliminarmente, ha ritenuto il ricorso proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. fondato, avendo accertato che la sentenza da eseguire era passata in giudicato e ritualmente notificata, e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Tale termine, secondo la giurisprudenza, costituisce un presupposto di procedibilità del ricorso, da intendersi soddisfatto in caso di mancato pagamento nel periodo previsto.
Il Collegio ha inoltre rilevato che la documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostravano che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. La difesa erariale, costituitasi con memoria di stile, non aveva formulato deduzioni né indicato circostanze ostative all’adempimento. Il credito, pertanto, doveva considerarsi non contestato sia nell’an sia nel quantum.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero e ha assegnato il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale adempimento. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, ha disposto la nomina sin d’ora del commissario ad acta nella persona del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, il quale, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, avrebbe dovuto provvedere direttamente al pagamento, con spese a carico dell’amministrazione inadempiente.
La pronuncia, infine, ha regolato le spese di lite secondo il principio di soccombenza, liquidandole in favore del ricorrente e disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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