Eccessiva durata della formalizzazione delle domande di protezione internazionale: il TAR dispone un’istruttoria approfondita (TAR Lombardia n. 3818 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sistematica violazione del termine legislativo per la formalizzazione e la registrazione della domanda di protezione internazionale, di cui all’art. 26, comma 2-bis, D.Lgs. n. 25/2008, può essere fatta valere in giudizio attraverso l’azione prevista dal D.Lgs. n. 198/2009 avverso le disfunzioni dell’amministrazione. Il giudice amministrativo, investito di tale azione, ha il potere-dovere di disporre incombenti istruttori finalizzati ad accertare l’attuale entità del ritardo, la sua persistenza e la sua imputabilità a scelte organizzative inadeguate ovvero a carenze strutturali. Tale accertamento è necessario per valutare se l’amministrazione possa pervenire a un ulteriore efficientamento del sistema, anche alla luce delle modifiche normative sopravvenute alla disciplina del procedimento.
Il Fatto
Le associazioni ricorrenti hanno promosso un’azione collettiva ai sensi del D.Lgs. n. 198/2009 nei confronti del Ministero dell’Interno e della Questura di Milano, lamentando la sistematica violazione del termine per la formalizzazione delle domande di protezione internazionale. A seguito dell’introduzione di un nuovo sistema organizzativo, basato sull’intermediazione obbligatoria di enti del terzo settore, i tempi di attesa per la compilazione del modello C3 risultavano ampiamente superiori a quelli previsti dall’art. 26, comma 2-bis, D.Lgs. n. 25/2008. Le ricorrenti hanno chiesto la condanna delle amministrazioni resistenti ad adottare misure idonee a risolvere in modo sistematico il disservizio. Nel corso del giudizio, è intervenuta l’entrata in vigore del D.L. n. 100/2026, che ha novellato la disciplina del procedimento in questione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che dagli atti di causa emerge un quadro fattuale complesso e mutevole, caratterizzato da diverse ricostruzioni dei tempi di formalizzazione delle domande. Mentre la parte ricorrente ha documentato, per il periodo fino al marzo 2025, un’attesa complessiva di circa 130 giorni a fronte del termine di 13 giorni lavorativi, la Questura di Milano ha dichiarato, in una successiva nota, tempi medi difformi (circa 30 giorni tra la manifestazione di volontà e l’accesso per la formalizzazione, e circa 74 giorni tra la fissazione dell’appuntamento da parte dell’associazione e la formalizzazione stessa).
Il Collegio ha evidenziato la recente entrata in vigore del D.L. n. 100/2026, che ha inciso sulla disciplina della presentazione e registrazione delle domande, rendendo necessario verificare l’attuale conformità dell’operato della Questura al nuovo quadro normativo. La disamina della fondatezza della domanda richiede, pertanto, l’acquisizione di elementi istruttori aggiornati e completi.
Il Tribunale ha quindi ritenuto necessaria un’approfondita attività istruttoria volta a verificare: l’attuale entità del ritardo nella formalizzazione delle istanze; l’effettiva efficacia delle misure organizzative già adottate dalla Questura di Milano; la natura della disfunzione lamentata, se cioè imputabile a inadeguate scelte organizzative o a carenze strutturali; la possibilità di pervenire a un ulteriore efficientamento del sistema. A tal fine, è stato assegnato alle amministrazioni resistenti un termine di 90 giorni per il deposito di una documentata e circostanziata relazione sui vari aspetti oggetto di indagine.
Il Ministero dell’Interno è stato altresì invitato a chiarire la dimensione del fenomeno dei richiedenti protezione internazionale a Milano rispetto alle altre Questure italiane, per verificare la coerenza delle risorse assegnate. Il Tribunale ha infine rinviato la trattazione del merito all’udienza pubblica del 23 marzo 2027.
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Nota della Redazione
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