La prova successiva della data di emissione della fattura esclude la revoca del contributo “Nuova Sabatini” (TAR Lombardia n. 3819 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi pubblici alle imprese, la revoca del finanziamento per carenza originaria dei presupposti legittimanti l’erogazione costituisce esercizio di potere di autotutela, devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo. L’errore materiale nella indicazione della data di una fattura, se inequivocabilmente dimostrato attraverso prova documentale successiva all’adozione del provvedimento di revoca, non può fondare il ritiro del beneficio. La prova tardiva della corretta datazione dell’impegno giuridicamente vincolante è valutabile, in assenza di pregiudizio per la par condicio e il buon andamento della procedura. L’Amministrazione, annullato il provvedimento di revoca, è tenuta a verificare la sussistenza delle residue condizioni per l’erogazione del contributo, rendendo adeguata motivazione della scelta.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore della ristorazione, otteneva nel 2022 un contributo per l’acquisto di beni strumentali ai sensi del Decreto Interministeriale 25 gennaio 2016 (c.d. Nuova Sabatini). Nel 2024 il Ministero avviava il procedimento di revoca, contestando l’avvio dell’investimento in data antecedente alla domanda di accesso, per essere stata emessa una fattura il 31/05/2022. Nonostante le controdeduzioni, il contributo veniva revocato con decreto del 7 ottobre 2024. La società proponeva istanza di autotutela, eccependo un errore materiale nella data indicata nello schema riepilogativo: la fattura risultava emessa in realtà il 31/08/2022. Non ricevendo riscontro, la società adiva il TAR per l’annullamento del provvedimento di revoca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, qualificando la revoca come annullamento in autotutela del provvedimento concessorio, in quanto fondata su un’accertata carenza originaria dei suoi presupposti.
Nel merito, la censura è stata accolta. L’art. 5, comma 4, del Decreto Interministeriale del 2016 considera l’investimento avviato qualora l’impresa abbia assunto un impegno giuridicamente vincolante, come l’emissione di una fattura. La premessa fattuale della revoca era la fattura n. 11334/FD del 31/05/2022. La ricorrente ha però dimostrato, mediante la fattura elettronica in formato .xml non modificabile, l’erronea indicazione di tale data: l’impegno era stato assunto il 31/08/2022, in epoca successiva alla domanda (28/06/2022). La validità ab origine della concessione è risultata confermata.
Il TAR ha precisato che la produzione della prova in epoca successiva al provvedimento di revoca non ne preclude la valutazione, non ricorrendo esigenze di tutela della par condicio, in assenza di pregiudizio per i terzi.
Quanto alle altre contestazioni (non strumentalità dell’impianto antincendio, spese inferiori al minimo), il Collegio ne ha rilevato l’assorbimento nel provvedimento finale di revoca, non essendo state ribadite nel decreto del 2024. L’annullamento dell’atto impugnato conseguente all’accoglimento del ricorso, con assorbimento delle restanti censure, impone al Ministero di verificare la sussistenza di tutte le condizioni per l’erogazione, valutando anche la decurtazione parziale dell’importo ove ne ricorrano i presupposti.
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Nota della Redazione
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