Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse da inerzia processuale (TAR Lombardia n. 3811 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata quando la parte ricorrente, compulsata dal giudice con ordinanza istruttoria o con avviso di Segreteria a precisare se permanga l’interesse alla decisione, resti inerte e non manifesti alcun interesse alla trattazione del merito. L’atteggiamento processuale della parte, che non risponde e non compare alla camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm., integra un comportamento concludente dal quale il giudice può trarre elementi decisivi per desumere l’attuale disinteresse alla decisione della controversia, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, cod. proc. amm..
Il Fatto
Una studentessa di madrelingua inglese, iscritta al primo anno del Liceo Classico di Milano, veniva dichiarata non ammessa alla classe terza a causa delle insufficienze riportate in italiano, greco e latino, nonostante il piano didattico personalizzato predisposto per le difficoltà di comprensione della lingua italiana. La ricorrente impugnava il provvedimento di non ammissione deducendone l’illegittimità per il ritardo nell’adozione del piano didattico personalizzato, la mancata tempestiva informazione del rischio di non ammissione e l’omessa attuazione delle misure compensative.
Il Tribunale, con ordinanza presidenziale, chiedeva alle parti di precisare se permanesse l’interesse alla decisione, con l’espresso avvertimento che l’inerzia avrebbe potuto condurre alla dichiarazione di improcedibilità. Nonostante l’avviso di Segreteria inviato ai difensori per la fissazione della camera di consiglio finalizzata alla verifica della permanenza dell’interesse, la parte ricorrente non depositava memorie e non compariva all’udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando il comportamento processuale della parte ricorrente rimasta inerte di fronte ai solleciti del giudice. La Corte ha richiamato il principio per cui, quando una parte è invitata a dichiarare la permanenza del proprio interesse ad agire e non risponde, il giudice può desumere da tale contegno elementi decisivi per ritenere cessato l’interesse alla decisione.
A sostegno della decisione sono richiamati i precedenti del Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2021, n. 7063 e del C.G.A.R.S., Sez. Giur., 7 aprile 2022, n. 435, che affermano il valore probatorio dell’inerzia processuale della parte ai fini della verifica della persistenza dell’interesse ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, cod. proc. amm..
Il Tribunale ha evidenziato come la ricorrente avesse avuto plurime occasioni per manifestare il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio, sia in risposta all’ordinanza istruttoria, sia in occasione dell’avviso di fissazione della camera di consiglio, ma non avesse fornito alcun riscontro. La mancata comparizione all’udienza camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm. ha rappresentato l’ultimo elemento del quadro complessivo dal quale desumere il definitivo disinteresse alla decisione di merito.
Le peculiarità della vicenda hanno giustificato la compensazione delle spese di lite, con conferma delle somme già liquidate per la fase cautelare.
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Nota della Redazione
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