Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata su istanza della ricorrente (TAR Lombardia n. 3796 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce sopravvenuta carenza di interesse, rilevabile anche d’ufficio e dichiarabile con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., la circostanza che la parte ricorrente, avvisata della fissazione dell’udienza “ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione” ex art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm., depositi memoria con cui rappresenta che è venuto meno l’interesse alla definizione nel merito del ricorso. In tale evenienza il giudice dichiara il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili, senza esaminare il merito delle censure proposte. Le peculiarità della controversia e il complessivo andamento del giudizio possono giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia la delibera consiliare con cui il Comune aveva approvato una variante al PGT, unitamente agli atti connessi, tra cui le determinazioni provinciali di diniego di variante al PTCP. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato anche la delibera di giunta con cui il medesimo Comune aveva respinto l’istanza di proroga del programma integrato di intervento di cui la società era titolare.
Nel ricorso erano altresì formulate domande di accertamento dell’intervenuta proroga legale della convenzione urbanistica e di condanna dell’amministrazione a provvedere sull’istanza, nonché, in via subordinata, domanda di riduzione ad equità della convenzione stessa ex artt. 1467 e 1468 cod. civ. Si sono costituiti in giudizio il Comune e la Provincia, chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che i difensori delle parti erano stati informati, con avviso di Segreteria, della fissazione del ricorso ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm. Tale istituto processuale è finalizzato a consentire una rapida definizione del giudizio quando la vicenda sostanziale ha perso rilevanza per le parti.
Il difensore della società ricorrente ha depositato memoria nella medesima data dell’avviso, rappresentando espressamente che era venuto meno l’interesse alla definizione nel merito del ricorso. Tale dichiarazione è stata valutata dal Collegio come circostanza idonea a far venir meno l’interesse processuale alla prosecuzione del giudizio.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure di merito proposte. La pronuncia è stata resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., trattandosi di questione la cui decisione non richiedeva un approfondimento istruttorio o argomentativo.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale tra le parti, valorizzando le peculiarità della controversia e il complessivo andamento del giudizio, che rendevano equa la non ripetizione delle spese processuali a carico di alcuna delle parti.
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Nota della Redazione
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