Ottemperanza del giudicato per la carta docente e nomina del commissario ad acta in caso di inerzia persistente (TAR Lombardia n. 3755 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha esclusivamente la funzione di consentire il soddisfacimento del diritto la cui esatta dimensione discende dal titolo formatosi. L’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, che deve comunque verificare l’esatta misura del capitale residuo e degli interessi secondo i parametri del titolo e della legge. L’esclusione delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è legittima quando l’esiguità del debito è tale da far apparire la penalità eccessivamente afflittiva, integrando la fattispecie della “manifesta iniquità” o delle “altre ragioni ostative”. Il commissario ad acta, nominato per il caso di perdurante inottemperanza, deve essere individuato in un soggetto che svolge già funzioni istituzionali compatibili con l’incarico, senza che sia dovuto alcun compenso aggiuntivo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto la sentenza n. 3136/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per l’anno scolastico 2024/2025, la somma di euro 500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata eseguita dall’Amministrazione.
La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna al pagamento delle penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa era sorretta da idonea documentazione e non era stata adeguatamente contrastata dall’Amministrazione, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il TAR ha precisato che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, doveva dichiararsi l’inottemperanza e assegnarsi all’Amministrazione il termine di novanta giorni per il pagamento di tutte le somme indicate nel titolo, dedotti gli importi già versati e gli ulteriori accessori di legge. Quanto agli interessi, ha chiarito che i conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, che dovrà verificarne misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e degli artt. 1282 e ss. cod. civ.
Il Collegio ha escluso l’applicazione delle astreintes, ritenendo che nella fattispecie l’esiguità del debito (euro 500,00) rendesse la penalità di mora manifestamente iniqua ed eccessivamente afflittiva, integrando le “altre ragioni ostative” previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivarsi su istanza del creditore. Ha precisato che l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica, con la conseguenza che non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.
L’Amministrazione è stata infine condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura di euro 800,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto che si tratta di controversie che richiedono attività minime e stereotipate.
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