Sostituzione del commissario ad acta inerte nell’ottemperanza (TAR Lombardia n. 3742 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ove il commissario ad acta nominato dal giudice non abbia eseguito l’incarico nonostante i solleciti della parte interessata, il tribunale amministrativo può disporne la sostituzione, nominando un nuovo commissario che intervenga alle condizioni e nei termini già stabiliti nella sentenza ottemperanda. La sostituzione prescinde dall’accertamento di colpa del precedente commissario ed è funzionale a garantire l’effettività della tutela e la definitiva esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano una sentenza favorevole, passata in giudicato, concernente il proprio rapporto di lavoro con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. A fronte dell’inadempimento dell’Amministrazione, aveva quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, che con sentenza aveva accolto la domanda, nominando commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici.
Nonostante il provvedimento favorevole e i numerosi solleciti, l’Amministrazione era rimasta inerte e anche il commissario ad acta non aveva dato esecuzione all’incarico. Il ricorrente ha quindi depositato una nota con cui ha riferito al giudice la persistente inottemperanza, chiedendo un intervento sostitutivo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, preso atto della nota depositata dalla parte ricorrente, ha rilevato la persistente inadempienza sia dell’Amministrazione sia del commissario ad acta originariamente nominato, il quale non aveva svolto l’attività sostitutiva assegnatagli.
Il collegio ha ritenuto necessaria la sostituzione del commissario ad acta, ravvisando nella mancata esecuzione dell’incarico un ostacolo alla piena attuazione del giudicato. La misura sostitutiva è stata disposta con ordinanza collegiale, in quanto atto idoneo a modificare il precedente provvedimento di nomina contenuto in una sentenza.
Il nuovo commissario è stato individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, soggetto istituzionalmente estraneo alla struttura ministeriale inadempiente e pertanto in grado di operare con maggiore autonomia ed efficacia. Il subentrante dovrà intervenire alle condizioni e nei termini già fissati nella precedente sentenza del TAR, senza necessità di nuovi accertamenti.
La segreteria è stata inoltre incaricata di comunicare il provvedimento non solo alle parti costituite, ma anche al nuovo commissario e al Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, al fine di rendere edotti tutti i soggetti coinvolti della avvenuta sostituzione e di assicurare la rapida definizione della procedura ottemperanza.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.