L’ottemperanza per il pagamento delle spese legali non si estende agli accessori non liquidati nel titolo (TAR Lombardia n. 3723 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione che non abbia provveduto al pagamento delle somme liquidate nel titolo esecutivo è dichiarata inottemperante. Il giudice assegna un termine per l’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora un commissario ad acta. L’ordine di pagamento, tuttavia, non può estendersi alle somme non liquidate nel titolo, quali spese generali, IVA e CPA, qualora non siano state menzionate nella sentenza da ottemperare.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica e al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.030,00, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Notificata la sentenza, l’amministrazione aveva provveduto al pagamento del beneficio principale, ma non al pagamento delle spese legali. La ricorrente agiva quindi per l’ottemperanza limitatamente a tale residuo, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La sentenza, passata in giudicato e ritualmente notificata, doveva considerarsi titolo esecutivo, con conseguente applicazione del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 (convertito dalla legge n. 30/1997), ormai decorso. L’amministrazione, costituita con memoria di stile, non aveva contestato l’an né il quantum del credito, né aveva fornito indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni per l’integrale adempimento e nominando sin d’ora il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inerzia. Quanto alla richiesta di estendere l’ordine alle spese generali, IVA e CPA, la domanda è stata respinta: tali voci non erano state liquidate nella sentenza oggetto di ottemperanza, che aveva riconosciuto esclusivamente la somma di euro 1.030,00. Il giudizio di ottemperanza, ha precisato il Collegio, non può ampliare il contenuto del titolo esecutivo. Le spese del giudizio di ottemperanza, infine, sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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