Dentro la progressione di carriera non c’è spazio per l’affidamento se la disciplina è tassativa (TAR Lombardia n. 858 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di cautelare, la domanda di sospensione di un provvedimento di annullamento di un esame universitario e degli atti conseguenti è respinta qualora il provvedimento abbia natura vincolata, essendo ancorato a una disciplina ordinamentale chiara e tassativa in materia di iscrizione ad anni successivi al primo e di propedeuticità. La tutela del legittimo affidamento invocata dallo studente non trova spazio quando le norme regolatrici della progressione di carriera non lasciano margini interpretativi, anche alla luce della concreta esperienza pregressa dello stesso interessato. Il periculum in mora deve rivestire il carattere della irreparabilità, la cui allegazione generica non è sufficiente a fondare la tutela incidentale.
Il Fatto
Un laureando in Medicina e Chirurgia ha impugnato il decreto con cui l’Università ha annullato l’esame di Medicina di Laboratorio e gli atti conseguenti relativi alla sua carriera universitaria. Nel giudizio instaurato dinanzi al TAR, lo studente ha chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento, lamentando la lesione del proprio legittimo affidamento maturato sulla base del superamento della prova e della conseguente progressione nel percorso di studi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha articolato la propria decisione muovendo dalla verifica del fumus boni iuris della domanda cautelare. Ad un esame sommario, proprio della fase incidentale, il provvedimento impugnato è apparso sprovvisto dei presupposti per l’accoglimento, in quanto riconducibile a natura vincolata sulla base della disciplina ordinamentale richiamata dall’Amministrazione.
I giudici hanno evidenziato la chiarezza e tassatività delle norme che disciplinano l’iscrizione ad anni successivi al primo e la progressione della carriera degli studenti, contenute nell’art. 14 del Regolamento studenti dell’Università, nonché di quelle relative alle propedeuticità ai fini del passaggio da un anno al successivo, di cui all’art. 9 del Regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e al Manifesto degli studi applicabile in base all’anno di immatricolazione.
La chiara scansione delle regole non ha lasciato intravedere gli spazi che la giurisprudenza amministrativa richiede per la tutela del legittimo affidamento, sul punto richiamando Cons. Stato, V, 18-02-2025, n. 1305. Rilievo dirimente è stato attribuito anche alla concreta esperienza pregressa del ricorrente, già iscritto al II anno come ripetente per l’anno accademico precedente, circostanza che deponeva per la piena conoscibilità delle regole di progressione.
Quanto al periculum in mora, le allegazioni della parte ricorrente non sono state ritenute idonee a integrare il requisito dell’irreparabilità. Il Tribunale ha pertanto respinto la domanda cautelare, compensando le spese di fase in ragione della particolarità della controversia.
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Nota della Redazione
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