Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza per la Carta del docente (TAR Lombardia n. 3711 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esecuzione spontanea ma tardiva del giudicato, intervenuta dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da conseguire attraverso la prosecuzione del giudizio. In tal caso, l’amministrazione deve essere condannata alle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, atteso che l’adempimento successivo alla proposizione del ricorso non elimina la fondatezza originaria della pretesa azionata. La liquidazione deve comunque essere contenuta, considerato il carattere seriale della controversia e l’assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, agiva dinanzi al TAR in sede di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, con condanna del Ministero all’accredito dell’importo complessivo di euro 3.000,00.
Dopo la notificazione e il deposito del ricorso introduttivo, l’Amministrazione provvedeva tardivamente all’accredito delle somme dovute. Il ricorrente insisteva pertanto esclusivamente per la condanna del Ministero alle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’avvenuto accredito delle somme sulla Carta del docente, successivo alla proposizione del ricorso, integra gli estremi della cessazione della materia del contendere. L’adempimento posteriore all’instaurazione del giudizio rende, infatti, non più necessaria una pronuncia nel merito, venendo meno l’interesse della parte ricorrente a ottenere l’esecuzione coattiva del decisum.
Quanto al regime delle spese, la sentenza richiama il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale l’esecuzione tardiva del giudicato non esonera l’amministrazione dalla refusione delle spese processuali, dovendosi aver riguardo all’esito che il giudizio avrebbe verosimilmente avuto ove non fosse intervenuto l’adempimento spontaneo.
Il Collegio ha tuttavia operato una riduzione della liquidazione, conformemente alla giurisprudenza citata, in ragione del limitato impegno richiesto al difensore: la causa verte su un’unica questione, ha carattere seriale e non comporta nei singoli procedimenti l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto. Le spese sono state, quindi, liquidate in misura ridotta e distratte in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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