Ottemperanza per carta docente: obbligo dell’Amministrazione e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3708 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario concernente il riconoscimento della carta docente, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Decorso inutilmente il termine, il giudice amministrativo nomina sin da ora un commissario ad acta, individuato in un funzionario della Ragioneria territoriale dello Stato, affinché provveda in via sostitutiva agli adempimenti necessari, anche mediante il pagamento in conto sospeso. La condanna alle spese di lite, distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, segue il principio di soccombenza, con liquidazione ridotta tenuto conto del carattere seriale della questione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro una sentenza che accertava il proprio diritto all’attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione il beneficio. Il giudicato, non impugnato, era stato notificato all’Amministrazione, senza che quest’ultima avesse dato corso ad alcun adempimento.
Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, rilevando la rituale notifica della sentenza passata in giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1997, che impone alle Amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo.
La disciplina dell’ottemperanza, di cui agli articoli 112 e seguenti c.p.a., è stata ritenuta applicabile alla fattispecie, vertendosi in tema di esecuzione di un giudicato del giudice ordinario avente ad oggetto l’attribuzione di un beneficio economico. Il Collegio ha pertanto disposto l’obbligo per il Ministero di dare completa esecuzione alla pronuncia entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, è stato nominato sin da ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, quale organo ausiliario del giudice, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro i successivi sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, ove occorra far fronte all’incapienza dei fondi dell’Amministrazione.
Da ultimo, la soccombenza ha determinato la condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in considerazione della natura seriale della controversia, con distrazione in favore dei difensori antistatari, come richiesto dalla ricorrente.
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Nota della Redazione
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