Ottemperanza per carta docente: il TAR ordina al Ministero l’esecuzione e nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3709 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, come quelle del giudice del lavoro, che riconoscano il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale. L’accoglimento del ricorso presuppone la rituale notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia entro un termine assegnato e nomina sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, il quale potrà avvalersi, in caso di incapienza dei fondi, dello strumento del pagamento in conto sospeso di cui al comma 2 dell’art. 14 citato.
Il Fatto
Una docente, risultata vincitrice del giudizio dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2023/24 e 2024/25, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma complessiva di euro 2.000,00, si vedeva costretta ad agire nuovamente in giudizio.
Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e fosse decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 09/06/2025, l’Amministrazione non aveva dato alcun seguito alla pronuncia. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza. Dalla documentazione versata in atti risultava, infatti, che la sentenza n. 555/2025 era stata notificata al Ministero presso la sede reale in data 09/06/2025 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione. Il ricorso era stato ritualmente notificato in data 30/03/2026, dopo l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, che impone alle Amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, accertando l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La pronuncia ottemperanda non aveva ricevuto alcuna esecuzione e nessun elemento emerso nel giudizio induceva a ritenere che l’Amministrazione avesse nel frattempo ottemperato.
Alla luce di ciò, il TAR ha disposto che il Ministero desse completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente alla ricorrente.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro i sessanta giorni successivi alla richiesta della parte interessata. Il commissario, operando come organo ausiliario del giudice, potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specifici e all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996 e dai relativi decreti attuativi.
Il TAR ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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