Cessazione della materia del contendere in caso di esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione (TAR Lombardia n. 3693 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione, da parte dell’amministrazione, della sentenza passata in giudicato, nei termini e nei modi ivi indicati, determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più configurabile un interesse attuale della parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone l’accertamento dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, restando irrilevante l’eventuale mancata contestazione della controparte. In tale evenienza, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale, con conseguente condanna dell’amministrazione che ha dato causa al giudizio, e possono essere distratte in favore del difensore che abbia dichiarato di anticiparle.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti della scuola pubblica, agivano dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 2741/2025 del Tribunale di Milano, con la quale era stato riconosciuto il loro diritto all’assegnazione della sede richiesta. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
Nelle more del giudizio di ottemperanza, gli istanti depositavano una nota con la quale dichiaravano che l’amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza nei termini ivi indicati, manifestando implicitamente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di dover prescindere dallo scrutinio del merito del ricorso, atteso che le parti ricorrenti avevano dichiarato, con nota depositata in giudizio, l’avvenuta esecuzione della sentenza da parte del Ministero. Tale dichiarazione, non contestata dalla difesa erariale, ha indotto il giudice a dare atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.
L’istituto della cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, viene meno ogni residua utilità della pronuncia per il ricorrente, perché il provvedimento impugnato o l’obbligo di conformarsi al giudicato sono venuti meno o sono stati satisfatti. Nel caso di specie, l’adempimento spontaneo dell’amministrazione ha integrato i presupposti per la declaratoria, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività giurisdizionale.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha affermato il principio della soccombenza virtuale: l’amministrazione, avendo dato causa al giudizio di ottemperanza rendendo necessario l’intervento del giudice, deve essere condannata al pagamento delle spese, ancorché il giudizio si sia concluso con una declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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