Esclusione per esito negativo delle prove tecnologiche e insussistenza del fumus in sede cautelare (TAR Lombardia n. 842 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, il fumus boni iuris non è apprezzabile quando la documentazione tecnica, come i dati di telecontrollo, prodotta dalla stazione appaltante contraddice in modo non agevolmente superabile in sede sommaria la tesi del ricorrente circa il malfunzionamento della strumentazione impiegata per le prove tecnologiche previste dalla lex specialis. L’esclusione disposta ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per il mancato superamento dei limiti tecnici fissati dal capitolato non è suscettibile di sospensione cautelare ove manchi il requisito della consistenza del fumus e il danno lamentato non presenti i caratteri della gravità e irreparabilità richiesti dall’art. 55 cod. proc. amm., anche in considerazione della possibilità di tutela risarcitoria per equivalente.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento del Lotto 2 della fornitura di polielettrolita cationico in emulsione, disposta dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per il mancato superamento di uno dei limiti imposti dall’Allegato 1 al CSA relativamente alle prove tecnologiche: il contenuto medio di solidi sospesi nel chiarificato risultava superiore alla soglia massima consentita.
La ricorrente contestava la legittimità del provvedimento espulsivo, deducendo presunte anomalie di funzionamento dell’ispessitore dinamico durante l’esecuzione della prova tecnologica svoltasi in data 8 aprile 2026, e chiedeva in via cautelare la riammissione alla procedura e la ripetizione delle prove in condizioni di regolare funzionamento della macchina. La stazione appaltante si costituiva, depositando una articolata memoria difensiva, la documentazione di telecontrollo e la relazione tecnica del RUP.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la domanda cautelare andava valutata alla stregua dei requisiti di cui all’art. 55 cod. proc. amm., richiedendosi la sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Quanto al primo profilo, ad un esame sommario proprio della fase cautelare, i dati di telecontrollo prodotti dalla stazione appaltante attestavano che entrambi i tamburi dell’ispessitore erano in stato operativo durante la prova. Le annotazioni del verbale relative al funzionamento parziale di un tamburo non risultavano, allo stato, supportate da elementi tecnici idonei a dimostrare un’incidenza causale sull’esito negativo della prova medesima.
La documentazione tecnica prodotta dalla resistente contraddiceva, pertanto, in modo non agevolmente superabile in sede sommaria, la tesi del malfunzionamento rilevante sostenuta dalla ricorrente, con la conseguenza che il fumus boni iuris non appariva apprezzabile con il grado di consistenza necessario a fondare la misura cautelare richiesta.
Sotto il profilo del periculum in mora, il danno lamentato non presentava i caratteri della gravità e della irreparabilità richiesti dall’art. 55 cod. proc. amm., anche considerata la possibilità di tutela risarcitoria per equivalente ove il ricorso fosse stato accolto nel merito.
Il Tribunale ha quindi respinto l’istanza cautelare, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 19 novembre 2026 e compensando le spese della presente fase.
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Nota della Redazione
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