Il difetto di prova del periculum non consente la sospensione cautelare dell’ordine di non eseguire opere (TAR Lombardia n. 838 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di sospensione cautelare è subordinata alla rigorosa dimostrazione del requisito del pregiudizio grave ed irreparabile ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., non potendo basarsi su allegazioni generiche o su un mero interesse di natura pretensiva. Il ritardo nel conseguimento del bene della vita può essere, in linea di principio, ristorato per equivalente; pertanto, laddove non emergano profili di irreversibilità materiale della situazione, l’istanza cautelare non può risolversi in un sostanziale anticipato soddisfacimento della pretesa. La tutela cautelare non è pertanto ammessa in difetto di conseguenze pregiudizievoli attuali, concrete e non altrimenti riparabili, ferma restando la valutazione del merito.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’ordine motivato del Comune di Milano del 27 maggio 2026, emesso ai sensi dell’art. 23, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001, con cui l’Amministrazione intimava di non eseguire opere sulla copertura dell’edificio di sua proprietà. L’atto si fondava sul parere amministrativo del 22 maggio 2026 e sulla dichiarazione di inefficacia della SCIA presentata nel giugno 2024. La società ricorrente impugnava altresì la comunicazione di avvio del procedimento del 19 marzo 2026, finalizzata all’annullamento della successiva SCIA dell’aprile 2025.
Nell’istanza incidentale, la ricorrente deduceva il pregiudizio derivante dal protrarsi della vicenda amministrativa, dall’impossibilità di dare immediato corso al nuovo intervento edilizio e dall’interesse del legale rappresentante a destinare l’immobile ad abitazione familiare. Il Comune di Milano si costituiva in giudizio per resistere alla domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in sede di esame sommario proprio della fase cautelare, ha ritenuto che l’istanza non fosse assistita dal requisito del periculum in mora ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. In particolare, ha osservato che la società ricorrente aveva dedotto un pregiudizio essenzialmente connesso al protrarsi della vicenda e al ritardo nell’esecuzione del nuovo intervento, senza però documentare specificamente conseguenze pregiudizievoli attuali e non altrimenti riparabili.
Il Collegio ha chiarito che il danno paventato non presentava i caratteri di concretezza, attualità e irreparabilità richiesti per l’accoglimento dell’istanza. Il pregiudizio, atteggiandosi in larga parte come ritardo nel conseguimento del bene della vita sotteso a un interesse pretensivo, non poteva giustificare una tutela che si risolvesse in un anticipato soddisfacimento della pretesa, in mancanza di una rigorosa dimostrazione del periculum.
Quanto alle dedotte ricadute economiche e organizzative, il Tribunale ha ritenuto che fossero suscettibili di eventuale ristoro per equivalente, non emergendo profili di irreversibilità materiale della situazione. Tale circostanza ha pertanto condotto al rigetto dell’istanza cautelare, con compensazione delle spese di fase, ferma restando ogni valutazione propria della fase di merito in ordine alle censure dedotte nel ricorso principale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.