Carenza di interesse e improcedibilità per annullamento in autotutela della revoca di agevolazione (TAR Lombardia n. 3689 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento di un provvedimento di revoca di un’agevolazione pubblica diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, nel corso del giudizio, annulla in autotutela il provvedimento impugnato. La declaratoria di improcedibilità, resa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. ammin., non richiede l’accertamento del vizio di legittimità dedotto dal ricorrente, essendo venuto meno l’oggetto della controversia. La definizione in rito del giudizio, unitamente all’accordo delle parti sulla cessazione della materia del contendere, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto, nel 2019, l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia ex art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996, a fronte di un mutuo di € 1.000.000,00 acceso presso un istituto bancario. Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel 2022. A seguito di controlli documentali avviati dal Mediocredito Centrale – gestore del Fondo – e di una comunicazione di avvio del procedimento di revoca, l’amministrazione adottava il provvedimento di revoca dell’agevolazione, con contestuale invito alla restituzione di una somma di € 56.897,41 a titolo di sovvenzione lorda. Avverso tale revoca e gli atti connessi la società proponeva ricorso, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere, travisamento e manifesta ingiustizia.
La Motivazione della Corte
Il TAR, rilevata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ha ritenuto la causa matura per la decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. ammin., sin dalla fase cautelare. Il Collegio ha preso atto del deposito, da parte ricorrente, della comunicazione dell’avvenuta delibera di annullamento del provvedimento di revoca impugnato. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.
La pronuncia in rito, fondata sull’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. ammin., ha reso superfluo ogni esame nel merito dei vizi dedotti. Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di giudizio, giustificata dalla natura della definizione e dall’accordo tra le parti.
La sentenza, resa in camera di consiglio, non ha affrontato il merito della vicenda, limitandosi a registrare l’effetto satisfattivo dell’annullamento in autotutela operato dall’amministrazione.
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Nota della Redazione
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