Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 3685 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la dichiarazione della parte ricorrente circa l’avvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione, intervenuta nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di scrutinio nel merito del ricorso. La pronuncia di cessazione della materia del contendere comporta la condanna alle spese di lite secondo la regola della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 1086/2025 del 06.03.2025 del Tribunale di Milano, chiedendo l’esecuzione del giudicato nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’Amministrazione si era costituita in giudizio tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, Sezione Terza, ha rilevato che la ricorrente, con nota depositata in giudizio in data 11.06.2026, aveva dichiarato che il Ministero aveva dato esecuzione alla sentenza nei termini ivi indicati. La difesa erariale non ha formulato osservazioni sul punto.
Il Collegio ha pertanto ritenuto di dover prescindere dallo scrutinio del ricorso, prendendo atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm. La dichiarazione unilaterale della ricorrente circa l’avvenuta esecuzione, non contestata dall’Amministrazione, ha reso definitivamente cessata la situazione di contrasto tra le parti, privando il giudizio di ogni residua utilità.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, condannando il Ministero resistente al pagamento delle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge. La liquidazione è stata disposta con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ..
Il Collegio ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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