Rinuncia al ricorso e estinzione del giudizio (TAR Lombardia n. 3653 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso dichiarata dal difensore munito di procura speciale determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a., senza necessità di accettazione da parte delle altre parti costituite. L’estinzione comporta la regolazione delle spese di lite secondo il principio di causalità, con conseguente condanna della parte rinunciante al pagamento delle spese in favore delle parti costituite. Le espressioni assertive utilizzate negli atti processuali, ancorché non rispondenti al contenuto del fascicolo di causa, non integrano gli estremi per l’esercizio del potere di cancellazione ex art. 89 c.p.a., ove non trasmodino in offese all’onore e alla reputazione della controparte.
Il Fatto
La società proprietaria di un compendio immobiliare confinante con un impianto di smaltimento rifiuti ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia l’autorizzazione provinciale che prorogava i termini per l’inizio e la fine dei lavori di modifica sostanziale dell’A.I.A., nonché il successivo provvedimento di rettifica e aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale.
La vicenda traeva origine da un precedente contenzioso, definito con sentenza di rigetto confermata dal Consiglio di Stato, relativo alla medesima modifica sostanziale dell’impianto. Nel corso del giudizio, la società controinteressata depositava la dichiarazione di inizio lavori, mentre la parte ricorrente insisteva nell’impugnazione, deducendo la mancata dimostrazione dell’effettivo avvio dei lavori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’istanza di cancellazione di espressioni assertive formulate dalla Provincia di Como ai sensi dell’art. 89 c.p.a., rilevando che le affermazioni contenute negli atti della parte ricorrente, ancorché non riscontrate nel fascicolo processuale, non eccedevano i limiti dell’ordinaria dialettica difensiva e non trasmodavano in espressioni sconvenienti od offensive. Il potere di rimozione delle espressioni ingiuriose, pertanto, non è stato ritenuto esercitabile.
Nel merito, il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso resa dal difensore della parte ricorrente, munito di procura speciale, all’esito della discussione orale. Tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., non richiede l’accettazione delle controparti costituite e comporta l’estinzione del giudizio.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la regolazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, condannando la parte rinunciante alla rifusione in favore della Provincia di Como e della società controinteressata, con liquidazione forfettaria.
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Nota della Redazione
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