Revoca del nulla osta per asseverazione tardiva: il requisito deve preesistere alla domanda (TAR Lombardia n. 3625 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La carenza originaria del requisito dell’asseverazione, da intendersi quale verifica antecedente alla presentazione della domanda di nulla osta, non può essere sanata dalla produzione di un’asseverazione formata in data successiva, ancorché antecedente all’adozione del provvedimento di revoca. Il difetto di legittima asseverazione costituisce carenza documentale che legittima la revoca del nulla osta ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, assumendo tale revoca carattere vincolato. Non è meritevole di tutela l’affidamento del lavoratore nella conservazione di un titolo illegittimamente ottenuto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui la Prefettura aveva disposto la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in suo favore su istanza del datore di lavoro. Alla base della revoca vi era la circostanza che l’asseverazione del professionista, redatta ai sensi dell’art. 44 d.l. n. 73/2022, era stata formata in epoca successiva alla presentazione della domanda di nulla osta.
Con il ricorso, il lavoratore aveva dedotto la violazione di legge, il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché la violazione del principio del legittimo affidamento, sostenendo che la normativa non imporrebbe che l’asseverazione preceda temporalmente l’istanza e che l’Amministrazione non avrebbe svolto alcuna valutazione sulla concreta sussistenza dei requisiti e sulla genuinità del rapporto di lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il gravame, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui alla carenza originaria del requisito di cui all’art. 44, comma 2, d.l. n. 73/2022 non può sopperire la produzione di un’asseverazione formata in data successiva alla domanda. L’asseverazione postula, infatti, una verifica da compiersi in epoca necessariamente antecedente alla presentazione dell’istanza, essendo finalizzata ad accertare la reale capacità economica del datore di lavoro per evitare la proliferazione di richieste di nulla osta meramente fittizie.
Il difetto di legittima asseverazione integra una carenza documentale idonea a legittimare la revoca del nulla osta ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, come chiarito da Cons. Stato, sez. III, 29 luglio 2024, n. 6781 e successivi arresti conformi. In tale ipotesi, la revoca assume carattere vincolato, con conseguente infondatezza della censura di difetto di istruttoria.
Quanto all’affidamento serbato dal lavoratore nella stabilità del titolo, il Tribunale ha rilevato che non è meritevole di tutela l’affidamento riposto nella conservazione di un titolo illegittimamente ottenuto. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti.
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Nota della Redazione
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