Requisito di capacità tecnica e certificazione ISO 14001: necessaria coerenza con l’oggetto dell’appalto (TAR Lombardia n. 3619 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità o la mancata contestazione di una delle motivazioni è da sola idonea a sorreggere il provvedimento. La certificazione ISO 14001 richiesta quale requisito di capacità tecnica e professionale deve essere relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di gara, secondo il campo di applicazione specifico indicato nella certificazione stessa, e non già secondo mere classificazioni convenzionali come i codici NACE. Il codice di classificazione ha valore solo convenzionale e non determina la riconducibilità dell’attività effettivamente svolta alla generalità di quelle astrattamente riconducibili al codice.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui Trenord s.r.l. aveva disposto la sua esclusione dalla procedura negoziata per il servizio di pellicolatura e ripristino del decoro di rotabili ferroviari, per un importo a base di gara di € 4.002.020,00. L’esclusione si fondava su una pluralità di ragioni: la mancata coerenza della certificazione ISO 14001 con l’oggetto dell’appalto, la pendenza di contenziosi relativi a una risoluzione contrattuale per grave inadempimento, nonché l’omessa dichiarazione nel DGUE di tali contenziosi.
Il disciplinare di gara richiedeva, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale, il possesso della certificazione ISO 14001 relativa ad attività coerenti con l’oggetto della gara. La società ricorrente deduceva sette motivi di ricorso, contestando in particolare la lettura restrittiva della clausola del disciplinare e la configurabilità del grave illecito professionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che il provvedimento di esclusione è un provvedimento plurimotivato, sorretto da una pluralità di ragioni autonome e distinte. Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la legittimità di una sola motivazione è da sola idonea a sorreggere il provvedimento, il Collegio ha ritenuto sufficiente esaminare il primo motivo di ricorso, relativo alla certificazione ISO 14001.
Il disciplinare di gara richiedeva la certificazione di conformità del Sistema di Gestione Ambientale alle norme UNI EN ISO 14001, relativa ad “attività coerenti con quelle oggetto di gara”, consistenti nella pellicolatura e nel ripristino del decoro di elementi di arredo sui rotabili ferroviari. Il TAR ha respinto la tesi della ricorrente, che sosteneva di essere in possesso dei requisiti in virtù dei codici EA 22 e NACE 25.6 e 33.1.
Richiamando la giurisprudenza del C.G.A.R.S. n. 476 del 2017, il Collegio ha affermato che le certificazioni di qualità riguardano lo specifico ciclo produttivo di una determinata impresa e che il codice di classificazione ha valore meramente convenzionale: la portata della certificazione dipende unicamente dal suo oggetto specifico. Dall’esame testuale della certificazione prodotta, il cui campo di applicazione riguardava la progettazione e posa di barriere stradali, segnaletica e carpenteria metallica, è emersa l’evidente estraneità all’oggetto dell’appalto.
Il TAR ha precisato che il codice NACE 33.1 identifica la riparazione di prodotti in metallo senza richiamare i mezzi di trasporto, e che il codice NACE 25.6 riguarda il trattamento e rivestimento dei metalli, categorie estranee alla pellicolatura dei treni, essendo la pellicola un materiale non metallico. In continuità con le valutazioni cautelari di primo e secondo grado, il Collegio ha affermato la legittimità dell’esclusione e respinto il ricorso, condannando la ricorrente alla refusione delle spese di lite nella misura di € 3.000,00.
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Nota della Redazione
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