Conversione permesso di soggiorno stagionale: rileva l’effettivo svolgimento di lavoro subordinato prima della decisione amministrativa (TAR Lombardia n. 821 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, non può prescindere dalla verifica della non imputabilità al lavoratore straniero dell’omessa sottoscrizione del contratto di soggiorno. Assume, altresì, rilevanza decisiva la prova dell’effettivo svolgimento di attività di lavoro dipendente nel periodo intercorrente tra la presentazione dell’istanza e l’adozione del provvedimento di diniego, trattandosi di circostanza idonea a integrare i presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno diverso. La sussistenza di tali elementi impone all’Amministrazione un riesame della posizione del lavoratore, al fine di verificare la possibilità di rilasciare un valido titolo di soggiorno.
Il Fatto
Un cittadino straniero, regolarmente entrato nel territorio nazionale, presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale. Con provvedimento del 20.04.2026, notificato il successivo 23.04.2026, il Questore della Provincia di -OMISSIS- rigettava l’istanza, dando luogo all’impugnazione da parte dell’interessato dinanzi al TAR Lombardia.
Il ricorrente contestava il diniego, deducendo la non imputabilità della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e allegando di aver nel frattempo svolto attività di lavoro subordinato, circostanza che avrebbe dovuto essere valutata ai fini della conversione del permesso stagionale. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente considerato la non imputabilità al ricorrente dell’omessa sottoscrizione del contratto di soggiorno, elemento che aveva verosimilmente determinato l’esito negativo del procedimento amministrativo. Tale circostanza, unita alla legittimità dell’ingresso nel territorio nazionale, ha indotto il Tribunale a ritenere meritevoli di tutela le ragioni del lavoratore.
Il TAR ha poi attribuito particolare rilievo alla prova fornita dal ricorrente di aver svolto, nelle more dell’adozione del provvedimento impugnato, attività di lavoro dipendente per un tempo idoneo a integrare i presupposti per la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998. Tale acquisizione di una nuova occasione di lavoro ha costituito il fondamento fattuale della decisione.
Alla luce di tali elementi, il Collegio ha ritenuto opportuno non pronunciarsi definitivamente sull’annullamento del diniego, ma di ordinare all’Amministrazione resistente un riesame della situazione del ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un valido titolo di soggiorno. La parte più diligente è stata onerata di versare in atti la prova dell’esito della nuova fase procedimentale, nel rispetto delle regole del processo amministrativo telematico.
In accoglimento, ai fini del riesame, della domanda di sospensione, il TAR ha contestualmente sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato e ha fissato la camera di consiglio del 9 febbraio 2027 per la prosecuzione della fase cautelare, rinviando al provvedimento conclusivo la liquidazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.