Diniego SAT per patrimonio mobiliare: la capacità di reperire autonomamente soluzione abitativa esclude il fumus (TAR Lombardia n. 820 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso ai Servizi Abitativi Transitori disciplinati dall’art. 23, comma 13, della l.r. Lombardia n. 16/2016, la disponibilità di un patrimonio mobiliare di importo significativo può legittimamente essere assunta dall’Amministrazione come indice sintomatico della potenziale capacità del nucleo familiare di reperire autonomamente una soluzione alloggiativa sul mercato privato, tale da giustificare il diniego dell’istanza. In sede cautelare, ai fini dell’accoglimento della domanda di sospensione ex art. 55 cod. proc. amm., il ricorrente ha l’onere di dimostrare di non poter fare fronte, quantomeno nell’immediato, alla situazione di disagio abitativo con le risorse economiche di cui dispone; in mancanza di tale prova, il pregiudizio grave e irreparabile allegato non può ritenersi sussistente.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla categoria dei nuclei familiari sottoposti a procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, presentava al Comune di Milano domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori ai sensi dell’art. 23, comma 13, della l.r. Lombardia n. 16/2016 e della D.G.R. 2063/2019. L’Amministrazione comunale, con provvedimento del 29/01/2026, accertava il possesso in capo al richiedente di un patrimonio mobiliare pari a € 41.832,00, come risultante dall’ISEE 2026, e sulla base di tale elemento rigettava l’istanza, rilevando la potenziale capacità del nucleo di reperire autonomamente una soluzione alloggiativa sul mercato privato.
Avverso tale diniego l’interessato proponeva ricorso gerarchico, rigettato con provvedimento dell’08/04/2026, anch’esso motivato con riferimento alle risorse economiche possedute. Il richiedente impugnava entrambi gli atti dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti, unitamente all’annullamento previa sospensione. Il Comune di Milano si costituiva in giudizio per resistere all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nell’esaminare la domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha incentrato la propria valutazione sulla sussistenza del requisito del periculum in mora, ossia del pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento nelle more del giudizio di merito.
Ad avviso del Collegio, il ricorrente non ha assolto all’onere probatorio su di lui gravante in sede cautelare, non avendo dimostrato di non poter ulteriormente disporre delle risorse economiche accertate dall’Amministrazione. Le somme rinvenienti dal patrimonio mobiliare, pari a € 41.832,00, sono state ritenute dal Tribunale idonee a fronteggiare, quantomeno nell’immediatezza, la prospettata situazione di disagio abitativo.
La statuizione si fonda su una valutazione di carattere prognostico: la capacità del nucleo familiare di reperire una soluzione abitativa autonoma sul mercato privato, desunta dal dato patrimoniale, attenendo al merito della controversia, non è stata riesaminata in questa sede; ciò che rileva ai fini cautelari è l’insussistenza di un pregiudizio attuale e non altrimenti fronteggiabile con le risorse già nella disponibilità del richiedente.
Alla luce di tali considerazioni, la Sezione Quarta ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase e disponendo l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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