Trasferimento per l’assistenza ai disabili e prevalenza dell’interesse amministrativo nella fase cautelare (TAR Lombardia n. 817 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione del provvedimento di diniego di trasferimento per l’assistenza a un soggetto disabile, ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, non può essere accolta quando il ricorso non appaia, a un primo sommario esame, fornito di fumus boni iuris. Nel bilanciamento degli interessi in gioco, la prevalenza dell’interesse dell’Amministrazione al diniego impone il rigetto dell’istanza cautelare, con compensazione delle spese di fase.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente della Polizia di Stato, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno ha comunicato il rinnovato mancato accoglimento della sua istanza di trasferimento per la sede di Roma, avanzata ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 per l’assistenza a un soggetto disabile. Il diniego era stato adottato a seguito della sentenza del TAR n. 195/2026, che aveva disposto un nuovo esame della posizione della dipendente.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento, previa sospensione dell’efficacia e adozione delle misure cautelari più idonee, deducendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al trasferimento agevolato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la domanda cautelare alla luce dei criteri propri della fase cautelare, incentrati sulla delibazione sommaria del fumus boni iuris e sulla valutazione del periculum in mora, secondo il disposto dell’art. 55 cod. proc. amm..
Il Tribunale ha rilevato che, a un primo e sommario esame, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus di fondatezza. La circostanza che il provvedimento impugnato fosse stato adottato in esecuzione di una precedente sentenza di questo stesso TAR, la n. 195/2026, ha indotto il Collegio a verificare se il nuovo diniego avesse adeguatamente rivalutato la posizione della ricorrente alla luce dei principi enunciati dal giudicato.
Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il Collegio ha ritenuto che, nella fattispecie, debbano prevalere gli interessi dell’Amministrazione alla programmazione delle proprie esigenze organizzative e di copertura delle sedi, rispetto all’interesse della ricorrente all’avvicinamento al proprio familiare disabile. Tale bilanciamento, pur nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha determinato il rigetto dell’istanza di sospensione.
La Camera di consiglio ha conseguentemente respinto la domanda cautelare, disponendo la compensazione delle spese di fase tra le parti. L’ordinanza è stata contestualmente dichiarata esecutiva da parte dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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