Proposta di Piano Attuativo ex art. 40-bis L.R. 12/2005: carente il requisito del periculum e non evitabilità del danno in caso di diniego amministrativo (TAR Lombardia, Sez. IV, n. 813 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari di cui all’art. 55 cod. proc. amm., la domanda di sospensione dell’efficacia di un provvedimento di diniego di una proposta di piano attuativo deve essere rigettata quando difetti il presupposto del periculum in mora, non potendosi configurare un danno grave e urgente in presenza di prospettazioni di rischio meramente ipotetiche e non supportate. Ricorre, inoltre, il difetto del requisito della non evitabilità del danno, qualora la parte istante possa esperire percorsi procedimentali alternativi, come la presentazione di una proposta nell’ambito di un Programma Integrato di Intervento conforme allo strumento di pianificazione, essendo onere del privato attivare le facoltà procedimentali idonee a soddisfare il proprio interesse.
Il Fatto
Una società proprietaria di un compendio immobiliare dismesso da tempo, sito nel Comune di Seregno, proponeva ricorso avverso la comunicazione con cui l’Amministrazione comunale respingeva l’istanza di avvio del procedimento per l’approvazione di un piano attuativo ex art. 40-bis L.R. 12/2005. La società ricorrente deduceva l’illegittimità della determinazione comunale, chiedendo in via incidentale la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato, evidenziando il pericolo di occupazioni abusive, atti vandalici e situazioni di pericolo per la pubblica incolumità derivanti dal protrarsi dello stato di degrado dell’immobile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha esaminato la domanda cautelare alla luce dei presupposti richiesti dall’art. 55 cod. proc. amm., riscontrando la sussistenza del fumus boni iuris in ragione della necessità di un approfondimento delle questioni sottese al ricorso, non realizzabile nella fase sommaria. Il Collegio ha però ritenuto che la domanda cautelare non possa trovare accoglimento per la carenza del requisito del periculum in mora, avendo valutato la tipologia e la natura dell’interesse azionato.
Quanto alla dedotta urgenza, il Tribunale ha osservato che il rischio paventato dalla ricorrente di occupazioni abusive e di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità appare meramente ipotetico e privo di supporto probatorio, non emergendo dagli atti alcun elemento concreto che possa far ritenere imminente ed attuale il verificarsi degli eventi temuti. Il pericolo di danno grave e irreparabile, quindi, non può fondarsi su mere previsioni, ma richiede la dimostrazione di una situazione di attualità del pregiudizio.
Il Collegio ha, inoltre, rilevato la carenza del requisito della non evitabilità del danno, in quanto la parte ricorrente ben avrebbe potuto esperire un procedimento alternativo rispetto a quello oggetto del diniego impugnato. In particolare, è stata evidenziata la possibilità di presentare una proposta nell’ambito di un Programma Integrato di Intervento, nel rispetto delle previsioni del Documento di Inquadramento approvato con deliberazione consiliare, risultando tale strumento in grado di soddisfare l’interesse alla valorizzazione e al recupero dell’immobile.
Alla luce di tali argomentazioni, il TAR Lombardia ha respinto la domanda cautelare incidentalmente proposta, compensando tra le parti le spese della fase cautelare e disponendo che l’ordinanza sia eseguita dall’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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