Ottemperanza del giudice ordinario: il TAR ordina il pagamento delle spese al difensore antistatario (TAR Lombardia n. 3616 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è lo strumento idoneo per conseguire l’esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario, quando l’Amministrazione non ha provveduto a corrispondere le somme liquidate a titolo di spese di lite in favore del difensore antistatario, il quale è legittimato ad agire come creditore diretto del proprio assistito, avendo ottenuto la distrazione delle spese. Ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, che, a norma dell’art. 474 cod. proc. civ., deve essere costituito da una sentenza munita di attestazione di conformità. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. può essere negata quando, per l’esiguità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 636/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accolto la domanda di una docente volta a ottenere la corresponsione della retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito anche al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore del difensore antistatario.
Tale pronuncia, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non era stata eseguita nella parte relativa alla liquidazione dei compensi. Il difensore antistatario, pertanto, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute, la nomina di un Commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996. Il collegio ha precisato che il titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., è costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità, come chiarito anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Nel merito, il ricorso è stato accolto: l’Amministrazione non aveva fornito prova dell’avvenuto adempimento, sicché il giudice ha ordinato alla stessa di corrispondere al difensore antistatario le spese di lite liquidate dal giudice ordinario, pari a € 515,00, oltre rimborso forfettario, accessori e la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla notifica della sentenza al saldo effettivo, entro il termine di 90 giorni.
Il TAR ha quindi nominato fin d’ora, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale avrebbe assunto le funzioni solo su istanza del creditore, con il compito di determinare l’importo dovuto e adottare gli atti necessari all’esecuzione, senza diritto ad alcun compenso. È stata invece respinta la domanda di condanna alla penalità di mora, ritenuta, nel caso di specie, eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua in considerazione dell’esiguità del debito.
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Nota della Redazione
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