L’ottemperanza al giudicato di condanna al pagamento della carta docente si conclude con la nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3594 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro, una volta passata in giudicato e ritualmente notificata, costituisce titolo esecutivo immediatamente azionabile decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L’inottemperanza dell’amministrazione, rimasta inerte anche dopo la scadenza di tale termine, legittima l’accoglimento del ricorso e l’assegnazione di un termine per provvedere al pagamento integrale del credito, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico di cui alla carta elettronica, nella misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21. La sentenza, notificata al Ministero, non era stata spontaneamente adempiuta dall’amministrazione.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di accreditare sulla carta l’importo complessivo di euro 500,00 e che fosse nominato un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento dell’azione di ottemperanza. Il titolo giudiziale, passato in giudicato e ritualmente notificato, non era stato adempiuto dall’amministrazione, la quale non aveva effettuato alcun pagamento, nemmeno parziale, né in sede di costituzione in giudizio aveva formulato deduzioni o fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Il Collegio ha quindi rilevato che, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era interamente decorso senza che l’amministrazione avesse dato corso al pagamento. Il credito, non contestato nell’an e nel quantum, è stato riconosciuto nella misura complessiva di euro 1.000,00, corrispondente al beneficio per i due anni scolastici indicati nel titolo esecutivo, e non nella minor somma di euro 500,00 erroneamente richiesta dalla ricorrente nelle conclusioni.
Il TAR ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero e gli ha assegnato il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere al pagamento integrale. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, precisando che l’adempimento è connesso ai suoi doveri istituzionali e che lo stesso dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Le spese di lite sono state compensate tra le parti in considerazione della condotta processuale della ricorrente, con il solo rimborso del contributo unificato distratto in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.