Accesso ai servizi abitativi transitori e requisito della grave emergenza abitativa (TAR Lombardia n. 3583 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso ai Servizi Abitativi Transitori (S.A.T.) di cui all’art. 23, comma 13, della L.R. Lombardia n. 16/2016 presuppone l’accertamento di una situazione di grave emergenza abitativa attuale, che deve essere valutata dall’amministrazione in modo rigoroso e oggettivo. La categoria delle situazioni di grave emergenza abitativa ha carattere residuale, riferendosi a condizioni di grave disagio derivanti da una situazione di necessità, limitatamente a circostanze particolari alle quali non sia possibile dare risposta attraverso gli strumenti ordinari. È legittimo il diniego di accesso fondato sulla incongruenza tra i componenti dello stato di famiglia e le persone indicate nell’attestazione ISEE, nonché sulla assenza di una condizione di effettiva emergenza abitativa in presenza di convivenza stabile e di capacità lavorativa del richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente presentava domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori del Comune di Milano, quale nucleo familiare “privo di alloggio che necessita di urgente sistemazione abitativa”, dichiarando di essere ospitato presso l’abitazione di una terza persona con la disponibilità di un posto letto. L’amministrazione rigettava l’istanza rilevando un’incongruenza tra lo stato di famiglia, che includeva anche la persona ospitante, e l’attestazione ISEE presentata, riferita al solo richiedente. Il successivo ricorso gerarchico veniva parimenti respinto, evidenziando la residenza anagrafica del richiedente presso l’abitazione della convivente dal 2021 e la presenza di entrambi nella lettera di disdetta della locazione. Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso giurisdizionale, deducendo violazione della normativa regionale e difetto di motivazione e istruttoria, contestando la sussistenza di una convivenza stabile e allegando la propria condizione di persona sola, disoccupata e priva di sistemazione alloggiativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando come i Servizi Abitativi Transitori siano stati istituiti dalla L.R. Lombardia n. 16/2016 al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio e in situazioni di grave emergenza abitativa. Con specifico riferimento ai nuclei familiari in situazioni di grave emergenza abitativa, la disciplina regionale attribuisce a tale categoria carattere residuale, riferendosi a condizioni di grave disagio, derivanti da una situazione di necessità, limitatamente a circostanze particolari alle quali non sia possibile dare risposta attraverso gli strumenti ordinari. La valutazione, pertanto, non può prescindere da un accertamento concreto e rigoroso della condizione di effettiva necessità, da condursi alla luce di tutti gli elementi fattuali disponibili.
Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale ha ritenuto adeguatamente motivato e resistente alle censure il provvedimento di diniego. Dagli atti di causa è emerso che il ricorrente, pur formalmente separato anagraficamente, risultava convivente con la medesima persona dal 2021, essendo entrambi inclusi nel medesimo stato di famiglia fino al dicembre 2024. La successiva produzione di certificati anagrafici risalenti al 2025 non è stata ritenuta idonea a superare le risultanze istruttorie, non offrendo alcuna indicazione sulla condizione anagrafica relativa agli anni precedenti. La natura stabile della convivenza è stata desunta anche dalla lettera di disdetta della locazione, espressamente indirizzata a entrambi gli occupanti.
Da tale accertamento discende, ad avviso del Collegio, la corretta rilevazione dell’incongruenza tra i componenti dello stato di famiglia e quelli indicati nell’attestazione ISEE, non avendo l’istante considerato il reddito prodotto dalla convivente. A tale elemento si aggiunge la mancata collaborazione del ricorrente, il quale, invitato a fornire chiarimenti sul proprio stato civile mediante compilazione del Modello “F” o produzione della sentenza di separazione o divorzio, non ha ottemperato, venendo meno al dovere di leale collaborazione gravante su coloro che richiedono l’accesso a risorse pubbliche.
Il Tribunale ha, infine, valorizzato la condizione personale del richiedente, persona con capacità lavorativa, senza documentate fragilità, con relazioni familiari e personali sul territorio, ritenendo insussistente la condizione di grave emergenza abitativa che costituisce presupposto indefettibile per l’accesso ai servizi abitativi transitori. In applicazione dei principi di rigorosa e oggettiva interpretazione dei requisiti di accesso, volti a garantire l’effettiva tutela delle reali situazioni di povertà abitativa, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese e conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rimessa a separato provvedimento la liquidazione del compenso.
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Nota della Redazione
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