Ammissibili in gara sanitaria i preparati magistrali in assenza di A.I.C. (TAR Lombardia n. 3584 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione dell’oggetto e delle caratteristiche tecniche della prestazione posta a base di gara costituisce espressione di ampia discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile soltanto in caso di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o sproporzione. È legittima, pertanto, la previsione della lex specialis che ammette alla gara per la fornitura di prodotti antisettici anche i preparati magistrali privi di A.I.C., qualora l’inclusione sia giustificata da una situazione di scarsità del prodotto sul mercato e dalla necessità di assicurare la continuità dell’approvvigionamento alle aziende sanitarie per un periodo limitato. La produzione e la fornitura dei galenici restano subordinate al rispetto delle prescrizioni normative di settore, alla previa prescrizione medica individuale e agli impegni assunti in sede di gara, la cui verifica appartiene alla fase di esecuzione del contratto e non alla procedura selettiva.
Il Fatto
Una società, unico operatore economico autorizzato alla commercializzazione in Italia di un medicinale a base di clorexidina digluconato al 2% in alcol al 70%, impugnava la determina con cui la centrale di committenza regionale aveva indetto una procedura aperta, suddivisa in lotti, per la fornitura di prodotti antisettici destinati alle aziende sanitarie. La ricorrente contestava la scelta di ammettere alla gara anche i preparati magistrali, privi di A.I.C., e l’aggiudicazione dei lotti in favore di altri operatori, assumendo la violazione della normativa sui medicinali e il contrasto con i principi di omogeneità delle offerte e di par condicio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, respingendoli nel merito. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la scelta delle caratteristiche tecniche dell’appalto è espressione del potere discrezionale dell’amministrazione, che non può essere compresso dalle politiche commerciali di un singolo operatore: l’offerta deve adattarsi alla domanda e non viceversa, specie nel settore sanitario dove la tutela della salute richiede un bilanciamento tra concorrenza e interesse pubblico.
Quanto alla contestata ammissione dei preparati magistrali, il Tribunale ha evidenziato che la scelta era stata motivata dalla accertata scarsità di prodotti a base del principio attivo, emersa all’esito di verifiche di mercato e dalla mancata aggiudicazione della procedura per l’importazione di farmaci esteri. L’inclusione dei galenici, limitata a dodici mesi, era funzionale ad assicurare la copertura del fabbisogno regionale in attesa degli sviluppi normativi e produttivi.
I magistrati hanno poi escluso che la produzione dei preparati magistrali possa avvenire in modo massivo e in violazione della normativa: la prescrizione medica individuale, richiesta ex lege a pena di sanzione, rende impossibile l’utilizzo su larga scala in sostituzione dei farmaci industriali. La circostanza che un aggiudicatario produca quantità rilevanti non poteva essere vagliata nella sede di gara, spettando agli enti beneficiari verificarne la conformità in sede di esecuzione del contratto.
Infine, è stata dichiarata infondata la censura relativa all’illegittima ammissione di un concorrente il cui D.G.U.E., presentato in formato non conforme, era stato sanato tramite soccorso istruttorio. Il Collegio ha precisato che tale istituto, ex art. 101 del D. Lgs. n. 36 del 2023, è utilizzabile per sanare carenze formali nella dimostrazione del possesso dei requisiti, non attenendo all’offerta in senso stretto.
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