Legittima la delibera regionale che esclude l’anestesista in sala per la chirurgia della cataratta a basso rischio (TAR Lombardia n. 3515 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di organizzazione sanitaria, le scelte dell’amministrazione regionale che adottano modelli operativi per l’erogazione di prestazioni chirurgiche ambulatoriali sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili in sede giurisdizionale solo in presenza di evidenti vizi di irrazionalità, illogicità o travisamento dei fatti. Le linee guida di società scientifiche non inserite nel Sistema Nazionale Linee Guida di cui all’art. 5 della legge n. 24/2017 possono operare come contributi scientifici, ma non sono idonee di per sé a determinare la manifesta irragionevolezza delle determinazioni amministrative fondate su linee guida istituzionalmente validate. Il principio di precauzione non risulta violato quando il modello organizzativo prevede misure proporzionate e ragionevoli, calibrate sul rischio clinico individuale del paziente. L’art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990 esclude dall’obbligo di motivazione gli atti a contenuto generale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un centro di microchirurgia ambulatoriale specializzato in patologie oculari, impugnava la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia che approvava il documento tecnico “chirurgia della cataratta”, recante lo schema tipo del percorso del paziente operando. La delibera riservava l’esecuzione routinaria dei test di laboratorio e strumentali preoperatori solo per pazienti con specifiche condizioni di rischio, e non prevedeva la presenza continuativa dell’anestesista in sala operatoria, garantendone tuttavia la disponibilità in struttura. Il ricorrente, dopo la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario, deduceva il difetto di istruttoria, la violazione del principio di precauzione, l’illegittimo trasferimento di competenze dal chirurgo oculista all’anestesista e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, ritenendo le censure infondate alla luce dell’ampia discrezionalità tecnica che connota le valutazioni dell’amministrazione in materia sanitaria. Quanto al primo motivo, il Collegio ha osservato che il documento tecnico si fonda su riferimenti scientifici qualificati, in continuità con le indicazioni del Sistema Nazionale Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità. Il modello organizzativo, che qualifica la cataratta come procedura a bassa intensità e prevede l’anestesia locale come opzione ordinaria, garantisce comunque la presenza di un medico anestesista nella struttura, capace di intervenire in caso di urgenza, limitando la presenza continuativa in sala ai soli casi selezionati in base al rischio clinico.
La Corte ha escluso che le linee guida richiamate dal ricorrente, non inserite nel SNLG, potessero determinare la manifesta irragionevolezza della scelta amministrativa, trattandosi di contributi scientifici non idonei a prevalere sulle determinazioni fondate su linee guida istituzionalmente validate secondo la procedura dell’art. 5 della legge n. 24/2017. Il ricorrente, infatti, non aveva dimostrato la palese inattendibilità delle linee guida regionali.
In ordine alla dedotta violazione del principio di precauzione, il Tribunale ha rilevato che la delibera non determina una riduzione irragionevole dei livelli di tutela della salute, ma introduce un sistema di gestione differenziata del rischio, fondato sulla valutazione anamnestica del paziente e sulla previsione della presenza continuativa dell’anestesista nei casi a maggiore complessità. Tale modello risulta coerente con il principio di proporzionalità e adeguatezza, come declinato dalla giurisprudenza amministrativa.
Quanto al preteso trasferimento di competenze, la Corte ha precisato che la delibera non attribuisce al chirurgo oculista funzioni proprie dell’anestesista, ma si limita a modulare l’organizzazione del servizio, garantendo comunque la disponibilità dello specialista in struttura e la sua presenza continuativa nei casi complessi, sulla base di una valutazione dallo stesso effettuata. Infine, il Collegio ha qualificato l’atto come atto amministrativo generale, escluso dall’obbligo motivazionale ex art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990, rilevando comunque che le ragioni della scelta risultano chiaramente intellegibili dal complessivo contenuto della delibera e del documento tecnico.
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Nota della Redazione
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