Presupposizione necessaria e tardività dell’impugnazione del provvedimento presupposto (TAR Lombardia n. 3500 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il provvedimento presupposto è irricevibile se proposto oltre il termine di decadenza di sessanta giorni dalla formazione del silenzio rifiuto, maturato per decorso infruttuoso del termine di novanta giorni previsto per la decisione del ricorso gerarchico. Ove l’atto consequenziale si fondi su un nesso di presupposizione-consequenzialità con l’atto presupposto, tale da integrare una derivazione necessaria, il ricorso avverso il primo è inammissibile per carenza di interesse, poiché il suo eventuale annullamento non produrrebbe utilità alcuna in favore del ricorrente, gravando sull’amministrazione il vincolo conformativo derivante dall’atto presupposto. La mancata istruttoria del ricorso gerarchico da parte dell’amministrazione non esclude la formazione del silenzio rifiuto, ma ne costituisce il presupposto.
Il Fatto
Un militare dell’Arma dei Carabinieri veniva destinatario di una nota con cui l’amministrazione accertava l’inosservanza dell’obbligo vaccinale anti SARS-COVID-2, disponendo la sospensione dal diritto a svolgere l’attività lavorativa. Avverso tale provvedimento egli proponeva ricorso gerarchico. Successivamente, la Direzione Generale per il Personale Militare adottava un decreto di detrazione dell’anzianità di servizio di giorni nove nel grado, quale conseguenza della predetta sospensione.
Il militare impugnava entrambi i provvedimenti, deducendo difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché la mancata risposta al ricorso gerarchico. Il Ministero della Difesa eccepiva la tardività dell’impugnazione del provvedimento di sospensione, essendosi formato il silenzio rifiuto sul ricorso gerarchico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che sul ricorso gerarchico, presentato il 31 marzo 2022, non era pervenuto alcun riscontro, sicché si era formato il silenzio rifiuto ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971 decorsi novanta giorni dalla presentazione. L’impugnazione del provvedimento di sospensione avrebbe dovuto quindi essere proposta entro il termine di sessanta giorni dalla formazione del silenzio, termine che, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva il 28 settembre 2022.
L’odierno ricorso, notificato il 9 dicembre 2022, è stato pertanto dichiarato irricevibile nella parte in cui censura il provvedimento del 28 febbraio 2022. Il Tribunale ha escluso che potesse assumere rilievo la nota del Nucleo Radiomobile che escludeva la configurabilità del silenzio rigetto: la circostanza che il ricorso non fosse stato istruito non dimostra la mancata trasmissione, ma semmai il difetto di istruttoria, che si risolve appunto nella formazione del silenzio rifiuto.
Quanto al decreto di detrazione dell’anzianità, il Collegio ne ha affermato il carattere di atto consequenziale rispetto al provvedimento di sospensione, ravvisando tra i due un nesso di presupposizione-consequenzialità. Richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7027/2025, il Tribunale ha precisato che tale nesso sussiste quando i provvedimenti appartengono alla medesima sequenza procedimentale e il primo costituisce presupposto unico e imprescindibile del secondo.
L’annullamento del decreto di detrazione non sarebbe stato di alcuna utilità per il ricorrente, dovendo l’amministrazione, in caso di annullamento, adottare un nuovo atto dal medesimo contenuto in forza del vincolo conformativo derivante dall’atto presupposto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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