Incombenti istruttori su abuso paesaggistico e interesse alla definizione (TAR Lombardia n. 3498 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di compatibilità paesaggistica di interventi eseguiti in assenza di autorizzazione, il giudice amministrativo può disporre, ai sensi dell’art. 63, comma 1, cod. proc. amm., l’acquisizione di una documentata relazione sullo stato del procedimento e sull’interesse della parte ricorrente alla definizione della controversia. L’incombente istruttorio si rende necessario quando la decisione dipenda dalla verifica di elementi fattuali e procedimentali non pienamente acquisiti al giudizio, anche in considerazione delle deduzioni difensive di un soggetto intervenuto. L’ordinanza che dispone l’istruttoria è funzionale alla successiva trattazione del merito e non definisce, nemmeno in parte, il giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Parco Lombardo della Valle del Ticino ha dichiarato l’improcedibilità dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004, per lavori eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica. Unitamente all’atto principale, sono stati gravati la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e i pareri, preventivo e definitivo, resi dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano. Si sono costituiti in giudizio il Parco e il Ministero della Cultura.
Il Comune di Carnate ha depositato una memoria difensiva in data 11.5.2026, deducendo circostanze rilevanti ai fini della decisione. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 giugno 2026, il collegio ha ritenuto necessario acquisire elementi integrativi per valutare compiutamente la controversia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ravvisato la necessità di disporre un’istruttoria ai sensi dell’art. 63, comma 1, cod. proc. amm., norma che attribuisce al giudice il potere di richiedere documenti e chiarimenti alle parti o alla pubblica amministrazione quando non sia in grado di decidere sulla base degli atti già acquisiti. L’incombente ordinato consiste nell’acquisizione di una relazione documentata sullo stato del procedimento amministrativo e sull’interesse della parte ricorrente alla definizione del giudizio.
La scelta istruttoria risulta condizionata dalle deduzioni contenute nella memoria difensiva del Comune di Carnate, che hanno evidenziato profili fattuali e procedimentali non ancora chiariti. Il collegio ha ritenuto che tali elementi siano potenzialmente decisivi per la risoluzione della controversia, relativa alla spettanza del titolo abilitativo paesaggistico e alla sussistenza dell’interesse al ricorso.
L’ordinanza fissa il termine di trenta giorni dalla comunicazione per l’ottemperanza all’incombente istruttorio e dispone la trasmissione del provvedimento al Presidente della Sezione Quarta, affinché provveda alla fissazione dell’udienza di trattazione del merito. L’istruttoria si configura pertanto come atto prodromico alla decisione finale, senza alcuna anticipazione di giudizio sulla fondatezza delle domande proposte.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.