Ottemperanza per la carta del docente: esclusa l’astreinte per la natura non corrispettiva del beneficio (TAR Lombardia n. 3482 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere respinta quando risulti manifestamente iniqua. Tale iniquità è ravvisabile con riferimento alla carta elettronica del docente, atteso che il beneficio costituisce un contributo per l’aggiornamento e la formazione professionale e non un corrispettivo di natura economica. In tal caso, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine, disponendo che, in caso di perdurante inottemperanza, provveda un commissario ad acta, senza che ciò comporti la liquidazione di un compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Lombardia ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 4783/2024, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per un importo di € 500,00 per ciascun anno.
Nel ricorso, la docente chiedeva l’ordine di ottemperanza, la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile, senza fornire deduzioni sull’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la regolarità formale della procedura: prodotta la copia della sentenza da ottemperare con l’attestazione del passaggio in giudicato e dimostrata la notifica del titolo esecutivo, il ricorso è stato considerato tempestivo rispetto al termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, l’inadempimento dell’amministrazione è risultato incontestato, non avendo la parte resistente fornito alcuna indicazione sull’andamento della procedura. Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di rilasciare la carta elettronica e di accreditare la somma di € 1.500,00 nel termine di novanta giorni, nominando per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza diritto a compenso.
Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio l’ha respinta in quanto manifestamente iniqua: la carta del docente, avendo funzione di contributo per la formazione e non di corrispettivo, non si presta a una condanna pecuniaria aggiuntiva. Le spese di lite, liquidate in € 800,00, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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