L’ottemperanza per la carta docente segue le regole del giudizio di esecuzione e non richiede la prova della messa in mora (TAR Lombardia n. 3476 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, disciplinato dall’art. 114 cod. proc. amm., è lo strumento esperibile dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’Amministrazione non abbia adempiuto. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’Amministrazione deve essere condannata a dare esecuzione alla pronuncia entro un termine assegnato dal giudice. Il tribunale può nominare sin da subito un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, autorizzandolo, in caso di incapienza di fondi, al pagamento in conto sospeso ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.
Il Fatto
Il lavoratore adiva il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, per il riconoscimento del diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018-2019 al 2021-2022, ottenendo una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla messa a disposizione del beneficio per un importo complessivo di euro 2.000,00.
La sentenza, non impugnata nei termini, passava in giudicato, ma l’Amministrazione non vi dava esecuzione. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, preliminarmente, verifica la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, attestato dalla Cancelleria in data 19.3.2026, la notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione avvenuta il 19.2.2025 e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996.
Il Collegio ritiene il ricorso fondato e accoglie la domanda, condannando il Ministero a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro nel termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
Il Tribunale nomina sin da ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro i sessanta giorni successivi alla richiesta della parte. Al commissario è espressamente riconosciuta la facoltà di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice, in applicazione del comma 2 dell’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Non è prevista la liquidazione di alcun compenso.
Il TAR liquida infine le spese di lite nella misura ridotta di euro 800,00, tenendo conto della natura seriale della controversia e del limitato impegno richiesto al difensore, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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