Ottemperanza e commissario ad acta: obbligo dell’Amministrazione e meccanismo sostitutivo (TAR Lombardia n. 3470 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, decorso inutilmente il quale la parte interessata può richiedere l’intervento del commissario ad acta, il quale è legittimato ad adottare tutti gli atti necessari, incluso il pagamento in conto sospeso, per l’integrale esecuzione della pronuncia. Il commissario ad acta, ove sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, opera senza diritto a compenso. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in misura contenuta, tenuto conto della serialità della questione, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La parte ricorrente agiva dinanzi al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma di euro 2.000,00. Nonostante la notifica della sentenza e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La parte ricorrente chiedeva quindi al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione, con nomina di un commissario ad acta e condanna alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la sussistenza di tutti i presupposti per l’azione di ottemperanza: il giudicato, l’avvenuta notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996.
Il Collegio ha quindi disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.
Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con funzione di organo ausiliario del giudice, assegnando il termine di sessanta giorni per l’esecuzione, decorrente dalla richiesta della parte interessata.
Il commissario è stato specificamente autorizzato a ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione. Non è stato liquidato alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico della stessa Amministrazione debitrice.
Quanto alle spese, il TAR le ha poste a carico del Ministero soccombente, liquidandole in misura ridotta in considerazione della natura seriale della questione, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
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Nota della Redazione
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