Istruttoria disposta ai sensi dell’art. 63 c.p.a. sull’interesse alla definizione della controversia per la cessione di aree per standard urbanistici (TAR Lombardia n. 3472 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.a., dispone l’istruttoria necessaria per la decisione della controversia, anche quando debba essere verificata la sussistenza dell’interesse alla definizione del giudizio. L’ordinanza istruttoria può ordinare alle parti la produzione di una documentata relazione sullo stato del procedimento e sull’interesse del ricorrente alla prosecuzione, al fine di acquisire gli elementi utili per la trattazione del merito.
Il Fatto
La controversia riguarda l’azione proposta dal Comune di Carnate nei confronti dei titolari di un’area, già inclusa nel piano di lottizzazione “Via Piave” ex zona G2, per l’accertamento dell’inadempimento agli obblighi di cessione gratuita delle aree per il soddisfacimento del fabbisogno degli standard urbanistici, previsti dalla convenzione stipulata in data 22 ottobre 2007 ai sensi dell’art. 93 della L.R. Lombardia n. 12/2005. Il Comune ha chiesto la condanna alla cessione dell’area libera da gravami, la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e, in subordine, il risarcimento per equivalente dei danni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto necessario, prima di decidere il merito, acquisire una documentata relazione sullo stato del procedimento e sull’interesse della parte ricorrente alla definizione della controversia. Tale esigenza è maturata anche in considerazione delle deduzioni contenute nella memoria difensiva del Comune, depositata in data 11.5.2026.
Il Collegio ha quindi esercitato il potere istruttorio previsto dall’art. 63, comma 1, c.p.a., ordinando alle parti di ottemperare all’incombente entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
L’ordinanza non entra nel merito delle domande, ma si limita a disporre l’incombente istruttorio e a trasmettere il provvedimento al Presidente della Sezione Quarta, affinché provveda a fissare l’udienza di trattazione del merito della controversia.
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Nota della Redazione
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