La mancata contestazione dell’inadempimento giustifica l’accoglimento del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 3448 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato, qualora la pretesa azionata risulti adeguatamente documentata e l’Amministrazione non contesti il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo esecutivo, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente ordine di dare completa esecuzione al giudicato nel termine assegnato. Per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza nomina sin da subito un Commissario ad acta, individuato in un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, senza liquidazione di alcun compenso. La condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm. può essere invece differita, ove non sussistano allo stato i presupposti, con possibilità di provvedervi su istanza di parte in caso di inottemperanza oltre i termini assegnati.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 3200 del 2025, con cui era stato accertato il suo diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 e l’Amministrazione era stata condannata a mettere a disposizione il beneficio, per un importo di € 1.000,00, maggiorato di interessi e rivalutazione.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, l’Amministrazione era rimasta inadempiente. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare integrale esecuzione alla sentenza e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria, e che il termine dilatorio era decorso infruttuosamente.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che la pretesa fatta valere risultava adeguatamente documentata e che l’Amministrazione non aveva contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. Tale mancata contestazione ha integrato un elemento decisivo ai fini dell’accoglimento della domanda.
Il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza, stabilendo che, decorso infruttuosamente tale termine, avrebbe provveduto un Commissario ad acta, nominato sin da subito nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, o dirigente dallo stesso delegato, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione.
Quanto alla domanda di condanna alle penalità di mora, il Collegio ne ha escluso allo stato la sussistenza dei presupposti in ragione dell’esiguità dell’importo da corrispondere, precisando che ad esse si sarebbe potuto provvedere su istanza della parte ricorrente in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. L’Amministrazione è stata infine condannata alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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